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Sentenza

Sentenza del 10/07/2019 n. 301 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Violazione del contraddittorio procedimentale - Tributi non armonizzati - Riproposizione questioni non accolte in appello.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società e i soci contestavano un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, con cui erano stati ricostruiti d'ufficio ricavi, costi e reddito d'impresa, lamentando tra l'altro la violazione del contraddittorio preventivo, la mancata redazione del processo verbale di chiusura della verifica, il disconoscimento di costi per ammortamenti e l'errata applicazione delle sanzioni. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto la censura relativa al contraddittorio preventivo, ritenendo illegittimo l'accertamento a tavolino. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione, sostenendo che per i tributi non armonizzati, come IRES e IRAP, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio e che, per l'IVA, i contribuenti avevano comunque avuto diverse occasioni per interloquire senza indicare ragioni difensive concrete.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che, per gli accertamenti a tavolino relativi a tributi non armonizzati, l'Amministrazione non è tenuta ad attivare il contraddittorio preventivo, salvo che uno specifico obbligo sia previsto dalla legge. Quanto all'IVA, pur trattandosi di tributo armonizzato, i contribuenti non avevano indicato né nelle fasi amministrative né in giudizio quali concrete difese avrebbero potuto svolgere se il contraddittorio fosse stato attivato tempestivamente. Inoltre, le contestazioni di merito respinte espressamente in primo grado avrebbero dovuto essere impugnate, anche in via incidentale, e non semplicemente richiamate mediante una richiesta di conferma della sentenza. La Commissione ha quindi rigettato il ricorso originario e condannato la società e i soci, in solido, al pagamento di 1.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali, per ciascun grado di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

    La disposizione riguarda l'appellato e opera per domande o eccezioni sulle quali il giudice di primo grado non si sia pronunciato, ad esempio perché assorbite. Le questioni espressamente respinte devono invece essere contestate con un'impugnazione principale o incidentale; in mancanza, si forma acquiescenza e giudicato interno.

  • Art. 346 c.p.c.

    Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono state espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.

    La norma, richiamata come corrispondente dell'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, riguarda le questioni non esaminate o assorbite, non quelle espressamente respinte, che devono essere oggetto di specifica impugnazione.

  • Art. 12 della legge n. 212 del 2000

    È stato invocato dai contribuenti in relazione alla mancata redazione del processo verbale di chiusura della verifica. La decisione, tuttavia, ha ritenuto decisivo il fatto che l'accertamento fosse stato eseguito a tavolino e non a seguito di accesso, ispezione o verifica presso i locali aziendali.

  • Art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973

    È stato richiamato dai contribuenti in relazione alla ricostruzione del reddito e al disconoscimento dei costi di ammortamento, ma tali doglianze non sono state esaminate nel merito poiché non sono state correttamente riproposte o impugnate in appello.

  • Cass., Sezioni Unite, n. 24823 del 2015

    Ha affermato che, per i tributi non armonizzati, non esiste un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione normativa. Per i tributi armonizzati, come l'IVA, la violazione del contraddittorio può determinare l'invalidità dell'atto solo se il contribuente indica concretamente le difese che avrebbe svolto e dimostra che non si tratta di argomentazioni meramente pretestuose.

  • Cass. n. 14534 del 2018

    Ha chiarito la distinzione tra questioni non esaminate, che possono essere semplicemente riproposte in appello, e questioni espressamente respinte, che devono essere impugnate in via principale o incidentale, pena l'acquiescenza.

Massime di principio

  • Negli accertamenti a tavolino relativi a tributi non armonizzati, come IRES e IRAP, l'assenza di un contraddittorio preventivo non comporta normalmente l'illegittimità dell'atto, salvo uno specifico obbligo previsto dalla legge.
  • Per i tributi armonizzati, come l'IVA, il contribuente che lamenta la violazione del contraddittorio deve indicare concretamente quali argomenti, documenti o difese avrebbe presentato e dimostrare che tali elementi avrebbero potuto incidere sull'esito dell'accertamento.
  • La possibilità di interloquire con l'Amministrazione durante altre fasi, come la richiesta di documenti, l'accertamento con adesione o il reclamo, può escludere una lesione effettiva del contraddittorio, soprattutto se il contribuente non ha formulato contestazioni sostanziali.
  • In appello, le questioni non esaminate o assorbite dal primo giudice devono essere espressamente riproposte dall'appellato; quelle invece espressamente respinte devono essere impugnate con appello principale o incidentale.
  • La semplice richiesta di confermare la sentenza di primo grado non sostituisce l'impugnazione delle specifiche statuizioni sfavorevoli e può comportare la definitività delle relative decisioni.
  • Quando una sentenza viene riformata e il ricorso originario viene rigettato, le spese di giudizio seguono normalmente la soccombenza, con possibile condanna solidale dei soggetti che hanno agito congiuntamente.

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