Cassazione Penale, Sentenza n. 36927/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale (in qualità di amministratore formale della DA.KAR s.r.l. poi Component Service s.r.l.), deducendo che la nomina era simulata e che non avrebbe mai ricevuto la documentazione contabile: quindi, secondo il ricorrente, non avrebbe potuto sottrarre, distruggere o falsificare le scritture contabili (art. 216 l. fall.). Contesta altresì l'attribuzione dell'elemento psicologico necessario per la bancarotta e deduce che la responsabilità avrebbe potuto riguardare solo l'assunzione di false generalità. Infine censura la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi meramente reiterativi delle stesse doglianze già esaminate e disattese in appello e ha confermato la valutazione di merito secondo cui il ricorrente ha consapevolmente assunto una falsa identità, acquistato le quote sociali, assunto la carica di amministratore unico e sottoscritto, anche davanti a notaio, documentazione (compresa una dichiarazione di ricezione della documentazione contabile). Sussiste prova, oltre ogni ragionevole dubbio secondo la corte, che la documentazione contabile esisteva e che il comportamento del Carrieri ha contribuito a ostacolare la ricostruzione della posizione patrimoniale e contabile della società. Sono state ritenute adeguatamente motivate la mancata concessione delle attenuanti generiche (per precedente penale e condotta non collaborativa) e la determinazione della pena (rilevata come discrezionale e ben motivata). Il ricorrente è inoltre condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, co. 1, n. 2, legge fallimentare
La norma punisce chi sottrae, distrugge o falsifica la documentazione contabile: la Corte ha ritenuto che la prova della ricezione e della scomparsa della documentazione sia stata fornita e che la condotta del ricorrente (assunzione di falsa identità, firma di ricevute, partecipazione all'operazione) dimostri il suo concorso nella fattispecie anche se ricopriva una carica 'formale'
art. 606, co. 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che indica le ipotesi di impugnazione: il ricorrente ha dedotto violazione di legge e motivazione; la Corte ha valutato tali censure come reiterative e non specifiche rispetto al giudizio di merito
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limitazione delle censure in cassazione nei termini indicati: il ricorso è stato presentato nei limiti necessari ma le censure risultano comunque non specifiche o reiterative rispetto alle valutazioni già compiute in appello
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte d'appello ha esercitato il proprio giudizio di fatto motivando la esclusione delle attenuanti sulla base degli elementi rilevanti (pregresse condanne, mancata collaborazione)
art. 132 cod. pen.
Principi generali per la determinazione della pena: la Corte di Cassazione richiede che la motivazione sulla determinazione della pena non sia illogica o arbitraria; nel caso è stata ritenuta congrua e adeguatamente motivata
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamato nel testo in relazione alla definizione della posizione degli amministratori di fatto (Danieli) con patteggiamento; utile come contesto processuale ma non decisivo per il ricorso del Carrieri
Massime di principio
- La mera titolarità formale di una carica societaria non esclude responsabilità penale se emergono elementi concreti di partecipazione consapevole (assunzione di falsa identità, firma di documenti, ostacolo alla ricostruzione contabile).
- In Cassazione sono improcedibili e spesso inammissibili i motivi che si limitano a reiterare le stesse deduzioni già valutate e respinte dalla corte di merito senza introdurre specificità nuove.
- La prova della scomparsa o della mancata consegna delle scritture contabili può essere desunta anche indirettamente dall'esistenza dell'attività aziendale (dipendenti, rapporti bancari/fornitori) e dall'assenza di documenti presso il curatore fallimentare.
- La richiesta di attenuanti generiche richiede allegazioni e elementi specifici: il giudice di merito valuta i fatti e le circostanze e tale valutazione è difficilmente sindacabile in Cassazione se motivata e non contraddittoria.
- Chi professa buona fede nel non aver ricevuto documentazione contabile deve dimostrare comportamenti attivi volti a reperirla; l'inazione o la partecipazione ad atti che creano un 'falso schermo' rafforza l'ipotesi del dolo o della consapevolezza.
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