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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25375/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile di avere realizzato, quale proprietario committente, opere abusive in area sottoposta a vincolo paesaggistico e nella fascia di rispetto del demanio marittimo, in assenza delle necessarie autorizzazioni. I capi di imputazione riguardavano la realizzazione di un muro in conci di tufo su fondazioni in calcestruzzo e di un barbecue, con contestazione della distruzione delle bellezze naturali ex art. 181 del d.lgs. 42/2004, del danneggiamento estetico del paesaggio ex art. 734 c.p. e della violazione della normativa marittima ex art. 1161 cod. nav. I motivi di ricorso erano: 1) violazione di legge e motivazione apparente per il mancato riconoscimento della causa estintiva prevista dall'art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. 42/2004, deducendo che sarebbe stato effettuato il ripristino e che la Corte avrebbe richiesto un quid pluris non previsto dalla norma; 2) travisamento della prova, in particolare della consulenza tecnica, sull'avvenuta eliminazione della fondazione in calcestruzzo; 3) violazione di legge e motivazione apparente in relazione all'art. 734 c.p., per mancata specificazione della condotta e del danno; 4) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte non avrebbe adeguatamente considerato la condotta successiva al reato, consistente nella demolizione parziale delle opere.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, confermando che non ricorrevano i presupposti della causa estintiva di cui all'art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. 42/2004, poiché il ripristino non era stato completo: erano state rimosse solo parzialmente le opere, mentre le fondamenta in calcestruzzo erano rimaste inalterate. Ha inoltre escluso che in sede di legittimità possa essere rivalutato il fatto tramite deduzioni di travisamento probatorio quando la motivazione di merito sia congrua e logica. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la sentenza impugnata era affetta da motivazione apparente quanto alla responsabilità ex art. 734 c.p., perché si limitava a richiamare principi giurisprudenziali senza riferirsi alle circostanze concrete del fatto. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, confermando il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. alla luce della pluralità delle violazioni e dell'assenza di un completo ripristino, richiamando il principio per cui la condotta susseguente al reato può essere valorizzata nel giudizio complessivo, ma non può da sola rendere tenue un'offesa non tenue al momento del fatto. Ne è derivato l'annullamento con rinvio limitatamente al capo relativo all'art. 734 c.p. ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, mentre il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004

    norma incriminatrice in materia paesaggistica per interventi su beni vincolati; nel caso concreto rileva anche quale presupposto dei reati contestati e del giudizio sulla causa estintiva collegata al ripristino.

  • art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. 42/2004

    causa estintiva di carattere premiale applicabile solo alle condotte illecite minori previste dal comma 1, subordinata al tempestivo e completo ripristino dello stato dei luoghi prima dell'intervento d'ufficio e comunque prima della condanna.

  • art. 734 c.p.

    norma relativa alla distruzione o deturpamento di bellezze naturali; la Corte ha annullato per motivazione apparente sull'affermazione di responsabilità, perché mancava il riferimento alle concrete circostanze del fatto.

  • art. 1161 cod. nav.

    norma contestata per l'intervento realizzato nella fascia di rispetto del demanio marittimo in assenza di autorizzazione marittima.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    utilizzata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge sostanziale e processuale, nonché per censurare la motivazione ritenuta apparente.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per delimitare i limiti di ammissibilità e specificità dei motivi di ricorso.

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ribadisce che la condotta susseguente al reato può essere considerata nel giudizio complessivo, ma non è di per sé sufficiente a rendere tenue un'offesa non tenue.

  • art. 133 c.p.

    parametro di valutazione per la gravità del fatto e l'entità dell'offesa nel giudizio sulla particolare tenuità.

  • art. 27 Cost.

    non citato nel testo.

Massime di principio

  • La causa estintiva prevista per taluni illeciti paesaggistici presuppone il completo e tempestivo ripristino dei luoghi: una rimozione solo parziale delle opere abusive non basta a integrare il presupposto applicativo.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di travisamento della prova in una richiesta di nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logica e adeguata fondata su accertamenti di fatto non manifestamente illogici.
  • Per il reato di deturpamento o distruzione di bellezze naturali è necessaria una motivazione che colleghi la responsabilità alle concrete circostanze del fatto; il mero richiamo a principi astratti di giurisprudenza integra motivazione apparente.
  • Ai fini della particolare tenuità del fatto, la condotta susseguente al reato è un elemento valutabile nel giudizio complessivo ex art. 133 c.p., ma non può, da sola, convertire in tenue un'offesa che non lo era al momento della commissione del fatto.
  • La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la condotta integra una pluralità di violazioni e il ripristino è incompleto, poiché il giudizio deve considerare complessivamente modalità della condotta, danno o pericolo ed eventuale comportamento successivo.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioFalsità in atto pubblicoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati ediliziReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della provaNullità processuale

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