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Sentenza

Sentenza n. 1653/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. M_D AB05933 REG2025 0020746 16-01-2025 emessa in data 16.01.2025 dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, che ha disposto a carico del ricorrente la sanzione della “perdita del grado per rimozione all''esito di procedimento disciplinare” ai sensi degli artt. 861, co. 1, lett. d) e 867, co. 6, del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, con cessazione immediata dal servizio permanente; nonché di ogni altro atto preparatorio, preordinato, presupposto e consequenziale, comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202501814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione ministeriale che ha disposto la perdita del grado per rimozione all'esito di procedimento disciplinare, con cessazione immediata dal servizio permanente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, violazione della disciplina di settore, eccesso di potere, difetto dei presupposti e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Ha sostenuto che l'amministrazione si sarebbe basata essenzialmente sui capi di imputazione formulati dalla Procura della Repubblica, senza valutare adeguatamente le proprie deduzioni difensive e la documentazione prodotta nel procedimento disciplinare. In particolare, ha evidenziato che il deposito del titolo obbligazionario sul conto titoli non avrebbe comportato un pagamento o un'anticipazione di liquidità da parte della banca e che non sarebbe stato configurabile il reato di tentata truffa. Ha inoltre dedotto che la propria condotta avrebbe dovuto essere considerata quella di una persona vittima di una truffa e che la sanzione massima non avrebbe tenuto conto della carriera pregressa, dei giudizi valutativi favorevoli e dell'assenza di un reato accertato.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la determinazione disciplinare. La sanzione è stata giudicata sufficientemente motivata e sorretta da adeguata istruttoria, anche mediante il richiamo per relationem agli atti del procedimento. L'amministrazione non si è limitata a recepire i capi di imputazione penali, ma ha svolto una valutazione autonoma degli elementi acquisiti e delle difese dell'interessato. Il fatto che il titolo non fosse concretamente incassabile non ha escluso il disvalore disciplinare della condotta, considerati gli elementi istruttori relativi all'operazione, tra cui l'anomalia dei giroconti tra fratelli, le segnalazioni di operazioni sospette, la situazione reddituale e le modalità con cui il ricorrente aveva richiesto il deposito del titolo. Il giudice ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione amministrativa secondo cui la condotta non poteva essere ridotta a una mera leggerezza o spiegata soltanto con la fiducia nel fratello, né quella secondo cui i fratelli non fossero vittime della truffa prospettata. Quanto alla proporzionalità, il TAR ha rilevato che il sindacato giurisdizionale sulle sanzioni disciplinari militari, caratterizzate da ampia discrezionalità, è limitato alla manifesta irragionevolezza o sproporzione. La condotta è stata ritenuta incompatibile con i principi di moralità e rettitudine, con i doveri derivanti dal giuramento e con i requisiti di correttezza ed esemplarità propri dello status militare, al punto da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario e giustificare la perdita del grado. Il giudice ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui, una volta accertata la violazione del giuramento e il venir meno delle doti morali necessarie all'appartenenza al Corpo, la prosecuzione del rapporto non è impedita dalla considerazione di elogi, encomi o precedenti apprezzamenti favorevoli. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 861, comma 1, lett. d), d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    perdita del grado per rimozione

    La disposizione costituisce la base normativa della sanzione disciplinare di stato irrogata al militare.

  • art. 867, comma 6, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    perdita del grado per rimozione all'esito di procedimento disciplinare

    La disposizione è richiamata quale fondamento della sanzione disciplinare e della cessazione dal servizio permanente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato nel dispositivo per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel sindacato sulle sanzioni disciplinari militari, caratterizzate da ampia discrezionalità amministrativa, il giudice verifica principalmente l'adeguatezza dell'istruttoria, la sufficienza della motivazione e l'assenza di manifesta irragionevolezza o sproporzione, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
  • L'amministrazione può fondare autonomamente la valutazione disciplinare su elementi emersi da un procedimento penale o da attività investigative, purché non si limiti al recepimento acritico dei capi di imputazione e valuti complessivamente gli elementi acquisiti e le deduzioni difensive dell'interessato.
  • La motivazione di un provvedimento disciplinare può essere integrata per relationem mediante il richiamo agli atti del procedimento, quando tali atti consentano di ricostruire l'istruttoria svolta e le ragioni della decisione.
  • Ai fini disciplinari militari, l'assenza di una condanna penale o l'impossibilità di configurare un reato non esclude necessariamente il disvalore della condotta, se i fatti accertati risultano incompatibili con i doveri di moralità, rettitudine, correttezza ed esemplarità propri dello status militare.
  • Quando la condotta accertata compromette irrimediabilmente il rapporto fiduciario e determina il venir meno delle doti morali necessarie all'appartenenza al Corpo, la sanzione della perdita del grado può essere ritenuta proporzionata; elogi, encomi e precedenti valutazioni favorevoli non impongono una graduazione più mite della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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