Cassazione Penale, Sentenza n. 25759/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di primo grado nei confronti dell'imputato alla pena di un anno di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità e lesioni aggravate. In cassazione la difesa ha proposto due motivi. Con il primo ha contestato la sussistenza del dolo in relazione alla detenzione di stupefacenti ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo che la motivazione fosse incompleta, illogica e non conforme all'art. 533, comma 1, c.p.p., perché non sarebbe stata provata oltre ogni ragionevole dubbio la disponibilità esclusiva del veicolo in cui la droga era stata rinvenuta; si richiamavano la proprietà del mezzo intestata a terzi e il fatto che le chiavi fossero inserite nel motorino di accensione. Con il secondo motivo si deducevano vizio di motivazione e violazione degli artt. 133 e 81 c.p. in relazione all'aumento di pena applicato per il reato di stupefacenti in continuazione, ritenuto eccessivo e quasi coincidente con la pena del reato più grave; secondo la difesa vi sarebbe stata una contraddizione tra la qualificazione del fatto come lieve entità, fondata sull'assenza di un'organizzazione strutturata, e la giustificazione dell'aumento come inserimento in un più ampio contesto delinquenziale capace di rifornire il mercato di sostanze in quantità rilevanti.
La decisione
La Cassazione ha accolto solo il secondo motivo. Ha ritenuto manifestamente infondato e aspecifico il primo, osservando che la difesa si era limitata a riproporre le censure d'appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, motivazione che faceva leva anche sulle dichiarazioni dell'imputato circa la disponibilità esclusiva del veicolo e il fatto che vi dormisse all'interno. Quanto al secondo motivo, ha rilevato un'insanabile contraddizione logica nella motivazione sull'aumento di pena per il reato di stupefacenti in continuazione: la Corte territoriale aveva giustificato l'aumento richiamando un più ampio contesto delinquenziale e forniture di droga in quantità rilevanti, argomentazione incompatibile con la precedente qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, fondata invece sull'assenza di una struttura organizzata o specializzata. Ne è seguito l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione dell'aumento di pena per il capo relativo agli stupefacenti; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'accertamento della responsabilità è stato dichiarato irrevocabile.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Richiamato come base del reato di resistenza a pubblico ufficiale oggetto della conferma di condanna.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma applicata per la detenzione illecita di sostanza stupefacente di lieve entità; la Corte richiama la necessità di coerenza tra la qualificazione del fatto e la successiva determinazione della pena in continuazione.
art. 533, comma 1, c.p.p.
La difesa lo invoca come parametro della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte ritiene il motivo aspecifico perché non si confronta con la motivazione di merito.
art. 133 c.p.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena e alla valutazione dei criteri per quantificare l'aumento per continuazione.
art. 81 c.p.
Richiamato per l'aumento di pena per il reato satellite in continuazione; la motivazione dell'aumento deve essere coerente con la qualificazione del fatto presupposto.
art. 624, comma 2, c.p.p.
Usato nel dispositivo per dichiarare irrevocabile l'accertamento della responsabilità, limitando l'effetto devolutivo dell'annullamento al solo profilo sanzionatorio contestato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di motivazione è inammissibile o manifestamente infondata quando si limita a riprodurre pedissequamente i motivi di appello senza confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione della disponibilità del mezzo o del bene su cui si fonda l'accertamento probatorio deve misurarsi con tutti gli elementi valorizzati dal giudice di merito; non è sufficiente prospettare una ricostruzione alternativa se la motivazione impugnata è logicamente coerente e sorretta da dati fattuali specifici.
- Quando un fatto è qualificato come di lieve entità in materia di stupefacenti per l'assenza di una struttura organizzata o radicata, la motivazione dell'aumento di pena per il medesimo fatto in continuazione non può fondarsi su una ricostruzione fattuale incompatibile, quale l'inserimento in un contesto delinquenziale organizzato e capace di rifornire il mercato in quantitativi rilevanti.
- La pena determinata per il reato satellite in continuazione deve essere sorretta da una motivazione coerente con i criteri dell'art. 133 c.p. e con la effettiva gravità del fatto; una disarmonia logica tra qualificazione del reato e quantificazione dell'aumento integra vizio di motivazione censurabile in cassazione.
- L'annullamento può essere disposto limitatamente al trattamento sanzionatorio, lasciando ferma in via irrevocabile l'affermazione di responsabilità quando il vizio riguarda solo la pena e non l'accertamento del reato.
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