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Sentenza

Sentenza n. 335/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento Quanto al ricorso introduttivo: -del provvedimento del Ministero della Difesa assunto al prot. n. M_D -OMISSIS-, con il quale è stata denegata l'istanza del ricorrente di trasferimento ex lege n. 104/1992; -del provvedimento di preavviso di rigetto emanato dal Ministero della Difesa; Quanto ai motivi aggiunti presentati il 20.3.2023: -del provvedimento del Ministero della Difesa assunto al prot. n. M_D -OMISSIS-, di accoglimento dell'istanza di trasferimento ex lege n. 104/92 per la sede di -OMISSIS-; -del provvedimento del 235° Reggimento Addestramento Volontari “-OMISSIS-; -di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202200627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego iniziale dell'istanza di trasferimento temporaneo ex legge n. 104/1992 e successivo provvedimento di accoglimento parziale mediante assegnazione a una sede indicata in subordine

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, militare in servizio effettivo con l'incarico di tecnico elettrogenista, aveva chiesto il trasferimento temporaneo presso una sede indicata come prima preferenza o, in subordine, presso altra sede, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e dell'art. 981 del codice dell'ordinamento militare, per assistere il suocero disabile. Il diniego iniziale è stato censurato per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, difetto di motivazione, mancata ponderazione degli interessi, violazione della disciplina sui trasferimenti ex legge n. 104/1992, sviamento, illogicità e violazione del principio del giusto procedimento. Il ricorrente contestava, in particolare, che l'Amministrazione avesse ritenuto ostativa la presenza di un'altra familiare del disabile potenzialmente idonea all'assistenza e lamentava la genericità delle ragioni del diniego. A seguito dell'accoglimento cautelare ai fini del riesame, l'Amministrazione aveva poi accolto l'istanza trasferendo il militare presso la sede indicata in subordine. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato tale determinazione, lamentando che non fosse stato assegnato alla sede indicata come prima preferenza, l'assenza di una motivazione specifica sulla scelta della sede subordinata, la mancata instaurazione del contraddittorio, la violazione del criterio della sede più vicina al domicilio del disabile e l'omessa considerazione di asserite vacanze di organico nella sede preferita.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il diniego originario era stato superato dal successivo provvedimento con cui l'Amministrazione aveva trasferito il militare in una delle sedi richieste; l'interesse annullatorio si era quindi concentrato sul provvedimento sopravvenuto, impugnato con motivi aggiunti. Il Collegio ha inoltre escluso dal materiale valutabile la memoria e la documentazione depositate tardivamente dal ricorrente, in assenza dei presupposti eccezionali per l'ammissione. I motivi aggiunti sono stati rigettati. Il trasferimento presso la sede indicata in subordine costituiva comunque accoglimento dell'istanza, poiché tale sede rientrava nel perimetro della domanda originaria. La graduazione delle preferenze non imponeva all'Amministrazione uno specifico obbligo di motivare la scelta della seconda sede rispetto alla prima, né rendeva necessario un nuovo contraddittorio, essendo il militare già previamente assentito anche a quella sede. Inoltre, l'inciso "ove possibile" contenuto nell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 richiede la disponibilità di una posizione organica compatibile con ruolo, grado e qualifica del dipendente. L'Amministrazione ha dimostrato che nella sede indicata come prima preferenza non vi era una vacanza per l'incarico di tecnico elettrogenista, mentre tale impiego era possibile nella sede assegnata. Il trasferimento ex legge n. 104/1992 tutela un interesse legittimo e non un diritto soggettivo, sicché l'Amministrazione deve bilanciare l'interesse assistenziale con le esigenze organizzative e le posizioni organiche disponibili. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 33, comma 5, l. 104/1992

    5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede

    Il diritto alla scelta della sede più vicina opera nei limiti del possibile e, per il personale militare, richiede la disponibilità di una posizione organica compatibile con il ruolo, il grado e la qualifica del richiedente; la pretesa ha natura di interesse legittimo e deve essere bilanciata con le esigenze organizzative dell'Amministrazione.

  • art. 981 c.o.m.

    1. Al personale militare, compatibilmente con il proprio stato, continuano ad applicarsi le seguenti norme: ... articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nel limite ... delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione

    L'applicazione al personale militare dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 è espressamente subordinata alle posizioni organiche vacanti nella sede richiesta, in relazione al ruolo e al grado del militare.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; ciò si verifica quando il provvedimento impugnato è superato da un successivo atto favorevole, impugnato con motivi aggiunti.

  • art. 73 c.p.a.

    Le memorie e i documenti depositati oltre i termini processuali non sono valutabili, salvo la ricorrenza e la dimostrazione dei presupposti eccezionali previsti dall'art. 54 c.p.a.

  • art. 54 c.p.a.

    Consente eccezionalmente l'ammissione di depositi tardivi quando ricorrano specifiche condizioni, che devono essere dimostrate dalla parte interessata.

Massime di principio

  • La domanda di trasferimento del personale militare per esigenze assistenziali ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e dell'art. 981 c.o.m. non attribuisce un diritto soggettivo incondizionato alla sede preferita, ma una posizione di interesse legittimo da ponderare con le esigenze organizzative dell'Amministrazione.
  • L'inciso "ove possibile" dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, applicato al personale militare, presuppone la disponibilità nella sede richiesta di una posizione organica vacante e compatibile con il ruolo, il grado e la qualifica del richiedente; non è sufficiente la mera presenza di posti genericamente disponibili o l'utilizzabilità del dipendente in mansioni diverse.
  • Quando l'Amministrazione trasferisce il richiedente presso una delle sedi espressamente indicate nella domanda, anche se subordinata rispetto ad altra preferenza, la domanda assistenziale deve ritenersi accolta entro il perimetro richiesto. In tal caso non sussiste, di regola, uno specifico obbligo di motivare la scelta della sede subordinata rispetto a quella principale, né un nuovo obbligo di contraddittorio, poiché il richiedente aveva già manifestato il proprio consenso alla sede alternativa.
  • L'adozione di un successivo provvedimento favorevole di trasferimento, impugnato con motivi aggiunti, supera l'originario diniego e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso introduttivo, che deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoSopravvenuta carenza di interessePartecipazione procedimentale

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