Cassazione Civile, Sentenza n. 4677/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla realizzazione di un impianto di fertirrigazione in area diversa da quella asservita: i privati (Salvadego Molin Ugoni) avevano chiesto la riduzione in pristino e il risarcimento per occupazione di aree non asservite e difformità delle opere. S.A.I.P.E.M. (appaltatore/progettista) impugnava in Cassazione varie decisioni di merito: declaratoria di contumacia dopo riassunzione; ammissibilità in appello della nuova qualificazione dell'azione (contrattuale vs. illecito permanente) e delle questioni relative a sconfinamenti e vizi; applicazione della responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c. senza accertamento del concorso concreto di S.A.I.P.E.M.; tardiva o mancata riproposizione della domanda di garanzia/manleva; decorrenza della prescrizione (azione istantanea vs. illecito permanente).
La decisione
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale. S.A.I.P.E.M. non ottiene l'annullamento delle decisioni di merito: molte censure sono dichiarate inammissibili per difetti di specificità o per carenza di denuncia del vizio motivazionale; altre sono ritenute infondate sul merito (es. la qualificazione dell'illecito come permanente, la non rilevanza della mancata riproposizione generica della garanzia, la natura permanente dell'illecito con conseguente decorso 'de die in diem' della prescrizione). Il giudice d'appello ha correttamente ritenuto che l'erroneo posizionamento derivi dall'esecuzione e che l'appaltatore risponda anche per il fatto del subappaltatore. Condanne alle spese a carico della ricorrente (compensi indicati in sentenza) e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13 d.P.R. n.115/2002 come modificato dalla L. n.228/2012.
Norme richiamate
art. 303 cod. proc. civ.
Regole sulla contumacia e sulla notifica dopo riassunzione: la comparizione tramite procuratore costituito in appello può impedire la dichiarazione di contumacia senza deposito di nuova comparsa
art. 360 cod. proc. civ.
Categorie di motivi di cassazione utilizzate per dedurre violazioni di legge e vizi di motivazione
art. 345 cod. proc. civ.
Regole relative all'atto di appello e ai limiti della nuova domanda in appello (divieto di introdurre fatti o domande nuove ingiustificabili)
art. 342 cod. proc. civ.
Necessità di specificare le censure di impugnazione indicando le parti della sentenza contestate e la nuova ricostruzione proposta
art. 346 cod. proc. civ.
Presunzione di rinuncia alle domande ed eccezioni non riproposte in appello: la riproposizione deve essere espressa e specifica, non meramente generica
art. 366 cod. proc. civ.
Onere di indicare in modo specifico la causa petendi originaria quando si censura la novità della domanda in appello
art. 2055 cod. civ.
Riflessione sulla responsabilità tra più soggetti (solidarietà/diritto di regresso) in ipotesi di concorso di responsabilità tra appaltatore, progettista e direttore dei lavori
artt. 2935 e 2947 cod. civ.
Norme sulla prescrizione: la Corte ricorda che, per il danno derivante da uno stato di fatto permanente (es. occupazione/maintenimento), la prescrizione decorre 'de die in diem' e non dall'ultimazione dei lavori
Giurisprudenza richiamata (Cass. n. 20231/2016, n. 21480/2019, n. 5831/2007)
Principi consolidati: l'illecito di occupazione/ spossessamento da parte della P.A. ha natura permanente; la riassunzione non crea un nuovo processo; regole sul termine di prescrizione 'de die in diem'
Massime di principio
- La comparizione in udienza tramite procuratore costituito dopo la riassunzione impedisce di considerare la parte contumace anche senza deposito di nuova comparsa; quindi non sempre la mancata nuova costituzione comporta contumacia automatica.
- In appello non è possibile introdurre censure o una nuova qualificazione della domanda senza specificare la causa petendi e la parte di sentenza contestata: le novità devono essere tempestive e specifiche o sono inammissibili.
- L'occupazione di un'area o il mantenimento di uno stato di fatto che provoca danno costituiscono illecito permanente; la prescrizione per la domanda di rimozione e per il risarcimento decorre giorno per giorno finché l'illecito persiste.
- L'appaltatore può essere ritenuto responsabile anche per il fatto del subappaltatore; nelle azioni di rivalsa tra committente, appaltatore, progettista e direttore dei lavori opera il diritto di regresso secondo le rispettive quote, ma nei confronti dei terzi rileva il titolo fatto valere dal danneggiato.
- Per ottenere la riproposizione di domande o eccezioni in appello (evitando la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.) è necessario riproporle in modo specifico; un richiamo generico alle 'questioni assorbite' non è sufficiente.
- Chi impugna in Cassazione deve adeguatamente denunciare il vizio motivazionale quando contesta fatti accertati dal giudice di merito; senza questa denuncia la censura sul piano dell'apprezzamento probatorio è inammissibile.
- Le domande di manleva/garanzia devono essere riproposte chiaramente in appello: atti difensivi generici o riferimenti vaghi nella comparsa non valgono a preservare la domanda.
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