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Sentenza

Sentenza n. 2537/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento - della nota contraddistinta al 9.5\2011\59 e 9.11\2020\738 di Città Metropolitana di Milano - Area ambiente e tutela del territorio, a firma del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche, avente per oggetto: “Area Nord PII Montecity Rogoredo – Via Bonfadini 148, Milano - codice identificativo 151460026A. Riscontro comunicazione UTM 180-2022 del 22/12/2022.” (doc. 1) - del parere del 17 gennaio 2023 del Dipartimento ARPA di Milano e di Monza Brianza U.O Bonifiche ed attività estrattive, avente per oggetto “Milano Santa Giulia Spa - P.I.I. Montecity-Rogoredo - Area ubicata in comune di Milano in via Bonfadini n. 148 (Codice identificativo 151460026A) – Progetto Operativo di Bonifica approvato nell'ambito del procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Macrofase 1 Lotto 2 e Lotto 5 - Baie di deposito degli inerti in uscita dall'impianto di Soil Washing – Sopralluoghi e Campionamenti del 4 (Lotto 2), 24 (Lotto 2) e 31 agosto 2022 (Lotto 5) - Trasmissione referti analitici” (doc. 2).

Giustizia amministrativa202300557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota della Città Metropolitana di Milano e parere ARPA relativi ai sopralluoghi, campionamenti e referti analitici nell’ambito del procedimento di bonifica dell’area Montecity-Rogoredo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente amministrativo)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le società ricorrenti hanno impugnato la nota della Città Metropolitana di Milano e il parere del Dipartimento ARPA di Milano e Monza Brianza, concernenti il procedimento di bonifica ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. 152/2006, con riferimento alla macrofase 1, lotti 2 e 5, e alle baie di deposito degli inerti in uscita dall’impianto di soil washing. Nel corso del giudizio, con istanza del 17 marzo 2026, le ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la conseguente improcedibilità del ricorso e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare il merito delle censure rivolte contro la nota della Città Metropolitana e il parere ARPA. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo del processo amministrativo, in forza del quale la parte può disporre degli interessi sostanziali azionati e, quando dichiara ritualmente tramite il proprio difensore di non avere più interesse alla tutela richiesta, il giudice deve prenderne atto. La sopravvenuta carenza di interesse è stata qualificata come causa di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche in caso di opposizione della controparte. Le spese sono state compensate, anche considerando la mancata opposizione della Città Metropolitana manifestata in udienza.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 1, c.p.a.

    Il processo amministrativo è governato dal principio dispositivo, che consente alla parte di disporre degli interessi sostanziali dei quali chiede tutela mediante l’azione proposta.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità della domanda.

  • art. 40 c.p.a.

    È richiamato, insieme alle altre disposizioni processuali, quale espressione del principio dispositivo nel processo amministrativo.

  • art. 84 c.p.a.

    È richiamato, insieme alle altre disposizioni processuali, quale espressione del principio dispositivo e della disponibilità della domanda nel processo amministrativo.

  • art. 242 d.lgs. 152/2006

    La disposizione costituisce il quadro normativo del procedimento di bonifica cui si riferivano gli atti impugnati, ma non è stata oggetto di esame nel merito.

Massime di principio

  • La dichiarazione ritualmente resa dalla parte, tramite il proprio difensore, di non avere più interesse alla decisione della domanda determina la sopravvenuta carenza di interesse e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • Nel processo amministrativo, il principio dispositivo consente alla parte di disporre dell’interesse sostanziale azionato; il giudice deve prendere atto della rinuncia alla tutela processuale derivante dalla sopravvenuta carenza di interesse, anche se la controparte si oppone a tale dichiarazione o alle sue conseguenze processuali.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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