Sentenza del 11/03/2022 n. 7957 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione delle corti di merito che avevano ritenuto applicabile l'aliquota dell'8% (oltre 2% ipotecaria e 1% catastale) sull'atto di concessione del diritto reale di superficie ventennale su terreno a destinazione agricola per la realizzazione di un impianto fotovoltaico (atto tra R.P. e Sun Power s.r.l.), mentre l'Ufficio sosteneva la corretta applicazione dell'aliquota del 15% prevista per i terreni agricoli, in relazione alla Tariffa, Parte Prima, art. 1 del D.P.R. n. 131/1986; in sede di cassazione è intervenuta questione processuale: la controversia è stata definita ed estinta in ragione della definizione agevolata e del pagamento effettuato dalla contribuente ai sensi del D.L. n. 119/2018, con istanza del controricorrente per la declaratoria di estinzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la contribuente Sun Power s.r.l. perfezionato la definizione agevolata e versato in unica soluzione l'importo dovuto; l'istanza di fissazione dell'udienza ha posto nel nulla il precedente decreto presidenziale e il giudizio è stato dichiarato estinto. Spese compensate ai sensi del D.L. n. 119/2018; non è dovuto il doppio contributo unificato. Nessuna pronuncia di merito sulla corretta aliquota d'imposta è stata resa.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, Tariffa, Parte Prima, allegato A, art. 1, comma 1
applicabile ratione temporis
La Tariffa disciplina le aliquote d'imposta di registro: l'Agenzia sosteneva che per i terreni agricoli trasferiti in superficie la misura fosse del 15% quando il cessionario è soggetto non agricolo; le parti e le corti di merito avevano ritenuto applicabile l'8% agli atti traslativi di diritti reali di godimento, mentre in Cassazione il merito non è stato deciso per estinzione.
D.L. n. 119/2018, art. 6, commi 12-13
Prevede la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie e disposizioni processuali connesse; qui la definizione perfezionata e il pagamento della contribuente hanno determinato la cessazione della materia del contendere e la richiesta di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
art. 391 c.p.c.
comma 1 e comma 3 richiamati
Regola la dichiarazione di estinzione del processo per legge e il decreto presidenziale; la Corte richiama la giurisprudenza sulle modalità e sugli effetti del decreto di estinzione e sull'istanza di sollecitazione alla fissazione dell'udienza quale rimedio contro il decreto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento giurisdizionale invocato dall'Agenzia per il ricorso per cassazione (violazione di legge), anche se il motivo di merito non è stato deciso per estinzione.
Massima giurisprudenziale: Sezioni Unite, sentenza n. 19980/2014
Chiarisce la natura e l'effetto del decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c. e la possibilità di sollecitare la fissazione dell'udienza; la Corte di Cassazione applica tali principi nel dichiarare l'estinzione.
Massime di principio
- La definizione agevolata e il versamento previsto dal D.L. n. 119/2018, se perfezionati, producono l'estinzione della controversia anche in sede di Cassazione: il processo si chiude senza decisione di merito.
- Il pagamento da parte di uno dei coobbligati nella definizione agevolata giova agli altri obbligati e può determinare la cessazione della materia del contendere nei relativi giudizi.
- La dichiarazione di estinzione processuale comporta la compensazione delle spese secondo quanto previsto dalla norma sulla definizione agevolata; non si procede invece a decidere sulla fondatezza della pretesa tributaria.
- Per preservare la possibilità di un giudizio collegiale è necessario utilizzare tempestivamente l'istituto dell'istanza di fissazione dell'udienza (art. 391 c.p.c.); l'inadempimento dei termini può comportare decorrenza di provvedimenti presidenziali.
- Se si vuole ottenere una pronuncia sul merito (ad es. sull'aliquota applicabile), la definizione agevolata o il pagamento fanno venir meno la controversia: valutare preventivamente il trade-off tra ottenere il diritto al recupero e chiudere definitivamente la lite.
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