Cassazione Penale, Sentenza n. 42742/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che li ha ritenuti responsabili del reato di riciclaggio commesso mediante "ripulitura" e commercializzazione di banconote macchiate. Le censure principali: per entrambi, violazione di legge e vizio di motivazione nella qualificazione del fatto come consumato anziché tentato; contestazione della insufficienza e mala valutazione delle prove (intercettazioni, fotografie, identificazione e collegamenti tra imputati); mancanza del dolo o del concorso attivo (in particolare per Del Villano, rilevando che sarebbe intervenuto solo in fase successiva e in modo passivo); domanda di riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art.114 c.p.; contestazione dell'applicazione della recidiva (si sostenne che precedenti per ricettazione non dovessero essere valutati come della stessa indole). Mungiguerra ha inoltre dedotto incertezze di identificazione e che le conversazioni intercettate riguardassero altra attività (es. banconote fuori corso).
La decisione
Per Del Villano Luigi: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi manifestamente infondati; confermata la responsabilità per riciclaggio, rigettate le doglianze su qualificazione, prova, attenuanti e sulla recidiva (la Corte ha ritenuto i precedenti per ricettazione rilevanti); condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Per Mungiguerra Gaetano: il ricorso è stato dichiarato inammissibile nella restante parte, ma è stato accolto limitatamente alla contestata applicazione della recidiva: la Cassazione ha annullato la decisione sul punto e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio solo sulla recidiva; per il resto il giudizio di responsabilità è stato reso irrevocabile.
Norme richiamate
La richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art.114 c.p. è stata considerata non esaminabile in Cassazione perché non adeguatamente dedotta nell'atto di appello; la Corte evidenzia che questioni che richiedono accertamenti di merito non possono essere decise in sede di legittimità se non puntualmente dedotte.
Richiamato per definire il concetto di reati "della stessa indole" ai fini della recidiva: la Corte interpreta tale nozione in termini di bene giuridico violato o movente delittuoso, non dell'identità formale della norma incriminatrice.
art. 99, comma secondo, n. 1 cod. pen.
Norma richiamata in tema di recidiva: la Corte valuta applicabilità della recidiva specifica/reiterata sulla base dei precedenti e del carattere di stessa indole tra reati (ricettazione vs riciclaggio).
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari)
Principio richiamato: per reati come la ricettazione o il riciclaggio, non è necessaria la previa accertamento giudiziale del reato presupposto; il giudice può ritenere l'esistenza di un reato presupposto sulla base di prove logiche e indiziari.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come tentato o consumato richiede accertamenti di merito: la Cassazione in genere non riesamina valutazioni probatorie dei giudici di merito, salvo vizi logico-giuridici manifesti.
- Le intercettazioni e la loro interpretazione sono di regola questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Cassazione sindaca tale valutazione solo se la motivazione è illogica o contraddittoria.
- In reati come riciclaggio/ricettazione il giudice può ricostruire l'esistenza di un reato presupposto mediante prove logiche e circostanziali (es. banconote macchiate, corrispondenze seriali, contatti tra indagati), senza che il reato presupposto sia stato giudizialmente accertato.
- La recidiva può essere riconosciuta anche quando i precedenti siano per reati disciplinati da norme diverse, se sussiste la "stessa indole" intesa come violazione dello stesso bene giuridico o movente simile; dunque precedenti per ricettazione possono giustificare recidiva per riciclaggio.
- Le circostanze attenuanti, specie quelle generiche o richiamate ex art.114 c.p., devono essere adeguatamente dedotte e motivate in sede di appello per poter essere esaminate in Cassazione; omissioni procedurali o genericità comportano inammissibilità della doglianza.
- Se un ricorso è ritenuto manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna per spese e pagamento di somme a titolo di ammenda o sanzione (es. Cassa delle Ammende).
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