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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42742/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che li ha ritenuti responsabili del reato di riciclaggio commesso mediante "ripulitura" e commercializzazione di banconote macchiate. Le censure principali: per entrambi, violazione di legge e vizio di motivazione nella qualificazione del fatto come consumato anziché tentato; contestazione della insufficienza e mala valutazione delle prove (intercettazioni, fotografie, identificazione e collegamenti tra imputati); mancanza del dolo o del concorso attivo (in particolare per Del Villano, rilevando che sarebbe intervenuto solo in fase successiva e in modo passivo); domanda di riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art.114 c.p.; contestazione dell'applicazione della recidiva (si sostenne che precedenti per ricettazione non dovessero essere valutati come della stessa indole). Mungiguerra ha inoltre dedotto incertezze di identificazione e che le conversazioni intercettate riguardassero altra attività (es. banconote fuori corso).

La decisione

Per Del Villano Luigi: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi manifestamente infondati; confermata la responsabilità per riciclaggio, rigettate le doglianze su qualificazione, prova, attenuanti e sulla recidiva (la Corte ha ritenuto i precedenti per ricettazione rilevanti); condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende. Per Mungiguerra Gaetano: il ricorso è stato dichiarato inammissibile nella restante parte, ma è stato accolto limitatamente alla contestata applicazione della recidiva: la Cassazione ha annullato la decisione sul punto e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio solo sulla recidiva; per il resto il giudizio di responsabilità è stato reso irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 114 cod. pen.

    La richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art.114 c.p. è stata considerata non esaminabile in Cassazione perché non adeguatamente dedotta nell'atto di appello; la Corte evidenzia che questioni che richiedono accertamenti di merito non possono essere decise in sede di legittimità se non puntualmente dedotte.

  • art. 101 cod. pen.

    Richiamato per definire il concetto di reati "della stessa indole" ai fini della recidiva: la Corte interpreta tale nozione in termini di bene giuridico violato o movente delittuoso, non dell'identità formale della norma incriminatrice.

  • art. 99, comma secondo, n. 1 cod. pen.

    Norma richiamata in tema di recidiva: la Corte valuta applicabilità della recidiva specifica/reiterata sulla base dei precedenti e del carattere di stessa indole tra reati (ricettazione vs riciclaggio).

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari)

    Principio richiamato: per reati come la ricettazione o il riciclaggio, non è necessaria la previa accertamento giudiziale del reato presupposto; il giudice può ritenere l'esistenza di un reato presupposto sulla base di prove logiche e indiziari.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto come tentato o consumato richiede accertamenti di merito: la Cassazione in genere non riesamina valutazioni probatorie dei giudici di merito, salvo vizi logico-giuridici manifesti.
  • Le intercettazioni e la loro interpretazione sono di regola questione di fatto rimessa al giudice di merito; la Cassazione sindaca tale valutazione solo se la motivazione è illogica o contraddittoria.
  • In reati come riciclaggio/ricettazione il giudice può ricostruire l'esistenza di un reato presupposto mediante prove logiche e circostanziali (es. banconote macchiate, corrispondenze seriali, contatti tra indagati), senza che il reato presupposto sia stato giudizialmente accertato.
  • La recidiva può essere riconosciuta anche quando i precedenti siano per reati disciplinati da norme diverse, se sussiste la "stessa indole" intesa come violazione dello stesso bene giuridico o movente simile; dunque precedenti per ricettazione possono giustificare recidiva per riciclaggio.
  • Le circostanze attenuanti, specie quelle generiche o richiamate ex art.114 c.p., devono essere adeguatamente dedotte e motivate in sede di appello per poter essere esaminate in Cassazione; omissioni procedurali o genericità comportano inammissibilità della doglianza.
  • Se un ricorso è ritenuto manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna per spese e pagamento di somme a titolo di ammenda o sanzione (es. Cassa delle Ammende).

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