Cassazione Penale, Sentenza n. 32855/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 6/7/2021 che aveva riformato parzialmente la pronuncia del GIP di Pescara (17/1/2019) dichiarando la loro responsabilità per reati di detenzione e cessione di stupefacenti. Petrucci contestava la sussistenza del giudizio di responsabilità, sostenendo che la motivazione fosse viziata e che le intercettazioni fossero state interpretate in modo errato, in particolare con riferimento all'effettiva cessione della sostanza. Spada lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure di Petrucci consistessero in una richiesta di riesame del materiale probatorio (soprattutto delle intercettazioni) in termini più favorevoli, operazione non consentita in sede di legittimità, e che la Corte d'appello avesse fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica sulla sussistenza del concorso di Petrucci nella cessione di cocaina (richiamo a specifiche conversazioni ed informative). Quanto a Spada, le attenuanti generiche non erano state dedotte in appello e quindi non potevano essere dedotte in cassazione. Sono state imposte le spese processuali ai ricorrenti e il versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende in base all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
prescrive l'onere, in caso di declaratoria di inammissibilita', del pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende e delle spese processuali
Applicato per condannare i ricorrenti al versamento di Euro 3.000,00 e alle spese, dopo la dichiarazione di inammissibilita' dei ricorsi
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
La Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per considerare il ricorso proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'; si utilizza per valutare l'assenza di responsabilita' aggravata nel proporre il ricorso
Giurisprudenza di legittimita' (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella)
richiami a orientamenti della Corte di cassazione sul controllo in sede di legittimita'
Ribadito il principio secondo cui il controllo di legittimita' riguarda la coerenza strutturale e logico-argomentativa della motivazione, escludendo la riesamina degli elementi di fatto e l'adozione di nuovi parametri valutativi; le censure che mirano solo a una diversa valutazione probatoria sono inammissibili
Massime di principio
- La Corte di cassazione non ammette una rivalutazione ex novo dei fatti o delle prove: le doglianze che chiedono soltanto una diversa lettura delle intercettazioni o degli elementi probatori sono di norma inammissibili.
- Per ottenere in cassazione l'annullamento per vizio di motivazione e' necessario dimostrare un vizio logico-giuridico strutturale della decisione e non soltanto proporre una interpretazione alternativa dei fatti.
- Questioni non dedotte o non richieste in sede di merito (es. concessione di circostanze attenuanti non sollevate in appello) non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilita' puo' comportare condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, valutare attentamente la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
- Nelle impugnazioni fondate su intercettazioni, occorre focalizzare i motivi su profili di diritto (violazioni di norme procedurali, vizi di motivazione palese e non meramente interpretativo) piuttosto che su una diversa valutazione del contenuto delle conversazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32834/2022 del 07/09/2022
- Sentenza penale · 7 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32835/2022 del 07/09/2022
- Sentenza penale · 7 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32836/2022 del 07/09/2022
- Sentenza penale · 7 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32839/2022 del 07/09/2022
- Sentenza penale · 7 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32840/2022 del 07/09/2022
- Sentenza penale · 7 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32844/2022 del 07/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →