Cassazione Penale, Ordinanza n. 28989/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso; ha confermato la condanna già pronunciata in appello per il delitto di evasione; ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione ex art. 385 c.p. Il ricorso investiva esclusivamente la dosimetria della pena, cioè il trattamento sanzionatorio applicato. La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura non risultava dedotta in appello e l'ha quindi dichiarata inammissibile per novità della doglianza in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato per cui è intervenuta la condanna, ossia evasione.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere prospettate per la prima volta censure non dedotte nei precedenti gradi di merito; la doglianza nuova è inammissibile.
- La contestazione limitata alla dosimetria della pena, se non devoluta in appello, non può essere esaminata per la prima volta in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista dalla legge alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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