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Ordinanza

Ordinanza n. 3463/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di proroga tecnica adottato con provvedimento R.I. prot. n. 6223 del 27 aprile 2026, comunicato alla ricorrente in data 30 aprile 2026, avente ad oggetto “Accordo quadro triennale per l'affidamento di interventi edili manutentivi non programmabili, anche aventi carattere di urgenza, presso gli immobili in uso all'Agenzia delle Entrate – Lotto 1 – (ABRUZZO) – CIG: 9216047A91”, con cui è stata disposta la proroga del contratto normativo triennale dell'accordo quadro relativo al Lotto 1 fino al 31 gennaio 2027; - del provvedimento di proroga tecnica adottato con provvedimento R.I. prot. n. 6233 del 27 aprile 2026, comunicato alla ricorrente in data 30 aprile 2026, avente ad oggetto “Accordo quadro triennale per l'affidamento di interventi edili manutentivi non programmabili, anche aventi carattere di urgenza, presso gli immobili in uso all'Agenzia delle Entrate – Lotto 17 – (SICILIA) – CIG: 921631039C”, con cui è stata disposta la proroga del contratto normativo triennale dell’accordo quadro relativo al Lotto 17 fino al 31 gennaio 2027; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, per quanto occorrer possa, i contratti normativi d’appalto stipulati in data 22 maggio 2023 (prot. n. 165093 per il Lotto 1 e prot. n. 165607 per il Lotto 17), limitatamente all'art. 3, comma 3.3, nella parte in cui prevede la facoltà di proroga tecnica, ove interpretato in senso difforme dai presupposti di legge; - nonché, per quanto occorrer possa, del Capitolato speciale d’appalto, limitatamente all’art. 14, commi 3 e 8, nella parte in cui prevedono la facoltà di proroga tecnica ove interpretati in senso difforme dai presupposti di legge;

Giustizia amministrativa202605706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di proroga tecnica dei contratti normativi relativi ai Lotti 1 e 17 di un accordo quadro per interventi edili manutentivi, fino al 31 gennaio 2027

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, i provvedimenti con cui l’Agenzia delle entrate ha disposto la proroga tecnica dei contratti normativi relativi ai Lotti 1 (Abruzzo) e 17 (Sicilia) di un accordo quadro triennale per interventi edili manutentivi non programmabili e urgenti. Sono stati contestati anche, per quanto occorrer possa, i contratti normativi e il capitolato speciale d’appalto nella parte concernente la facoltà di proroga tecnica, ove interpretata in difformità dai presupposti di legge. A sostegno della domanda cautelare, la società ha dedotto un pregiudizio consistente nell’esecuzione a prezzi del 2023 non più remunerativi, con rischio di perdita, nell’assenza di un corrispettivo minimo garantito a fronte di costi fissi certi e ricavi incerti, nonché nell’esposizione al recesso anticipato con preavviso di venti giorni e senza indennizzo.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Il pregiudizio allegato non è stato accompagnato da concreto riscontro probatorio, poiché l’affermazione relativa all’esecuzione in perdita è rimasta una mera allegazione. Inoltre, i pregiudizi prospettati hanno natura patrimoniale e sono quindi suscettibili di ristoro per equivalente; non ricorre, pertanto, il requisito dell’estrema gravità e urgenza richiesto dall’art. 119, comma 4, c.p.a. Il giudice ha inoltre considerato la fissazione dell’udienza pubblica di merito al 3 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa generale per la domanda cautelare incidentale.

  • art. 119, comma 4, c.p.a.

    estrema gravità ed urgenza

    Il requisito dell’estrema gravità e urgenza non ricorre quando il pregiudizio allegato è patrimoniale, suscettibile di ristoro per equivalente, e non è adeguatamente comprovato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la mera allegazione dell’esecuzione in perdita non dimostra il periculum in mora: il pregiudizio economico deve essere supportato da concreto riscontro probatorio.
  • Il pregiudizio patrimoniale, in quanto normalmente suscettibile di ristoro per equivalente, non integra di regola un’ipotesi di estrema gravità e urgenza ai sensi dell’art. 119, comma 4, c.p.a.
  • La valutazione del periculum in mora deve tenere conto anche della prossimità dell’udienza di merito, quando essa consenta una definizione giudiziale in tempi compatibili con la tutela richiesta.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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