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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8229/2020 del 28/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Il ricorrente, cittadino pakistano, aveva chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine la protezione sussidiaria e, ulteriormente in subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza n. 470/2018 depositata il 24 luglio 2018, aveva confermato il diniego. I giudici di merito avevano giudicato generico e non credibile il racconto secondo cui il ricorrente, figlio di un imam, era vicino alle dinamiche tra sciiti e sunniti e aveva subito la morte del fratello e il ferimento del padre per mano di gruppi sciiti; avevano rilevato che non aveva saputo descrivere i gruppi coinvolti e non aveva spiegato perché non avesse chiesto protezione in Ungheria e Grecia, dove aveva vissuto per diversi anni. Avevano inoltre escluso una situazione di violenza indiscriminata in Pakistan e specifiche condizioni soggettive di vulnerabilità. Con il primo motivo, relativo alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), D.Lgs. 251/2007, il ricorrente contestava la valutazione di credibilità e l’omessa considerazione della copia della denuncia per l’uccisione del fratello e del certificato di morte, oltre alla situazione di scontri tra sciiti e sunniti. Con il secondo motivo, relativo all’art. 14, lett. c), censurava l’esclusione del rischio di violenza indiscriminata senza indicazione delle fonti informative consultate, pur avendo richiamato in appello rapporti di organismi internazionali. Con il terzo motivo, relativo all’art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998, deduceva vulnerabilità connessa all’instabilità del Paese d’origine e alla permanenza in Italia dal 2015, prospettando la compromissione dei diritti e dell’aspettativa a una vita dignitosa in caso di rimpatrio.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo: il giudice di merito aveva svolto e motivato il vaglio di credibilità secondo i parametri di legge; la richiesta di ulteriori accertamenti officiosi si risolveva in una contestazione della valutazione fattuale, non adeguatamente censurata nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e i documenti indicati non riguardavano il nucleo fondamentale del racconto ritenuto inattendibile. Ha accolto il secondo motivo: ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), il giudice deve verificare d’ufficio, con informazioni aggiornate al momento della decisione, l’effettiva situazione del Paese di rimpatrio e deve indicare specificamente le fonti utilizzate; la Corte d’appello si era limitata a negare la violenza indiscriminata in Pakistan senza dar conto dell’indagine svolta né delle fonti consultate. Il terzo motivo è rimasto assorbito, poiché la domanda di protezione umanitaria va esaminata soltanto dopo il rigetto nel merito delle domande relative alle forme tipiche di protezione internazionale. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato escluso l’obbligo del ricorrente vittorioso di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 14, lett. b), D.Lgs. 251/2007

    Il richiedente è dunque tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

    Per la protezione sussidiaria il richiedente deve allegare i fatti costitutivi e, quando possibile, provarli; la cooperazione istruttoria e l’attenuazione dell’onere probatorio presuppongono allegazioni esaustive, tempestività, ragionevoli sforzi di circostanziazione e credibilità soggettiva.

  • art. 3, comma 5, D.Lgs. 251/2007

    Qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento di fatto così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

    La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni, condotta secondo i parametri legali e i canoni indicati, è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in Cassazione nei limiti previsti per il vizio motivazionale.

  • art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007

    In merito alla protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione generalizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione.

    Per decidere sulla protezione sussidiaria correlata a violenza indiscriminata, il giudice deve accertare d’ufficio, con informazioni aggiornate al momento della decisione, la situazione effettiva del Paese di rimpatrio.

  • art. 8, comma 3, D.Lgs. 25/2008

    Al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto.

    L’accertamento officioso sulle condizioni del Paese d’origine è adeguatamente svolto solo se la decisione indica in modo specifico le fonti informative consultate.

  • art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998

    la domanda avente ad oggetto la protezione umanitaria dev’essere trattata solo ove vengano rigettate nel merito le domande rivolte verso gli strumenti tipici di protezione internazionale

    La domanda di protezione umanitaria, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, va esaminata soltanto dopo il rigetto nel merito delle domande di protezione internazionale tipica.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento di fatto così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

    La valutazione di credibilità compiuta dal giudice di merito è censurabile in Cassazione soltanto entro i limiti del vizio motivazionale previsti dalla disposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

    L’ulteriore contributo unificato non è dovuto dal ricorrente vittorioso.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    Nel caso, la Corte territoriale ha compiuto il dovuto vaglio delle dichiarazioni del richiedente, ritenendole non credibili e comunque inidonee ad integrare i presupposti per la protezione richiesta, sicchè la doglianza relativa alla necessità di procedere ad ulteriore cooperazione istruttoria officiosa costituisce una mera contrapposizione alla valutazione che il giudice di merito ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure adeguatamente censurata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

    La contestazione della valutazione di credibilità e della conseguente cooperazione istruttoria non può ridursi a una contrapposizione alla ricostruzione del giudice di merito e deve rispettare i limiti del sindacato di legittimità.

Massime di principio

  • Nelle domande di protezione internazionale opera il principio dispositivo: il richiedente deve allegare i fatti costitutivi e, quando non ne sia impossibilitato, fornire la prova. La cooperazione istruttoria e l’attenuazione dell’onere probatorio operano in presenza di allegazioni esaustive, tempestiva attivazione, ragionevoli sforzi di circostanziazione e positivo superamento del vaglio di credibilità.
  • La valutazione di credibilità del richiedente, se condotta secondo i parametri legali, i canoni di ragionevolezza e i criteri presuntivi, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito; in Cassazione è censurabile nei limiti del vizio motivazionale ammesso dalla legge.
  • Nella domanda di protezione sussidiaria fondata sul rischio di violenza indiscriminata, il giudice deve verificare d’ufficio l’effettiva situazione del Paese di rimpatrio sulla base di informazioni aggiornate al momento della decisione e deve indicare specificamente le fonti consultate.
  • La domanda di protezione umanitaria va esaminata soltanto dopo il rigetto nel merito delle domande relative alle forme tipiche di protezione internazionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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