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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23716/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Siracusa per tentato furto. L'unico motivo dedotto lamentava l'inosservanza di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente valorizzato la recidiva e che non ricorrevano ostacoli alla declaratoria di particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull'art. 131-bis c.p., osservando che la particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta sia espressione di un'inclinazione al delitto, circostanza che nel caso concreto era stata motivatamente ravvisata anche in ragione delle modalità della condotta. Ha inoltre precisato che la recidiva non costituiva il fondamento decisivo del diniego, essendo stata richiamata solo a sostegno ulteriore della motivazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non si applica quando il fatto, per le sue modalità concrete, risulti espressione di un'inclinazione al delitto; la recidiva può al più essere richiamata a rafforzamento della motivazione, ma non è necessaria come unico presupposto del diniego.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 624 c.p.

    Non citato testualmente nel brano, ma la decisione concerne una sentenza confermata divenuta irrevocabile nei limiti del dispositivo di inammissibilità; non è comunque un passaggio decisivo ricavabile con certezza dal testo.

Massime di principio

  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta quando la condotta concreta, per le sue modalità, sia indice di abitualità o di inclinazione al delitto, anche se il fatto è astrattamente di ridotta offensività.
  • Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità deve poggiare su una valutazione autonoma delle concrete modalità del fatto; il richiamo alla recidiva, se presente, può avere solo funzione rafforzativa e non necessariamente costitutiva della decisione.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile anche quando è manifestamente infondato e, inoltre, aspecifico, se non si confronta realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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