Ordinanza n. 89/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario di -OMISSIS- n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale è stato disposto l'abbattimento, ai sensi dell’art. 15 comma 3-d del Dlgs. 5 agosto 2022 n. 134, di un capo confermato in anomalia per sesso, di proprietà della ricorrente e detenuto presso l'allevamento della soccidaria -OMISSIS-, mediante invio in vincolo a uno stabilimento di macellazione, con divieto di impiego della carcassa per il consumo umano, e con costi a carico dell’operatore, senza riconoscimento di alcun indennizzo; - della nota del Comandante del NAS di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale è stato segnalato alla ATS -OMISSIS- che un vitello partito da un allevamento è risultato diverso da quello giunto con il medesimo codice identificativo presso l’allevamento della soccidaria della ricorrente (perdita della tracciabilità); - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario di -OMISSIS- n. -OMISSIS-/ATS-VET di data -OMISSIS-, con la quale è stato disposto il blocco temporaneo dell’allevamento della soccidaria; - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario di -OMISSIS- n. -OMISSIS- di data-OMISSIS-, con la quale è stata disposta la revoca parziale del blocco dell’allevamento della soccidaria; - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario di -OMISSIS- n. -OMISSIS-/ATS-VET di data -OMISSIS- con la quale è stata disposta un’altra revoca parziale del blocco dell’allevamento della soccidaria; - della nota del responsabile della DG Welfare Veterinaria Prevenzione Sanità Veterinaria -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con la quale, in relazione al rischio di scambi di identificativi tra vitelli italiani e vitelli provenienti da altri Stati UE di cui alla nota del NAS di -OMISSIS- di data -OMISSIS- è stato previsto che i capi con marca auricolare contraffatta segnalati dal NAS devono essere avviati alla macellazione, con distruzione delle carni; - della nota del responsabile della DG Welfare Veterinaria Prevenzione Sanità Veterinaria n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, che ha rimosso il blocco unicamente per i capi per i quali sia stata confermata la sola anomalia di razza, in quanto a rischio trascurabile; - della nota del responsabile della DG Welfare Veterinaria Prevenzione Sanità Veterinaria n. -OMISSIS-di data -OMISSIS-, che ha previsto per i capi per i quali sia stata confermata l’anomalia per sesso l’applicazione delle misure di cui all’art. 15 comma 3-d del Dlgs. 134/2022; - della nota del responsabile della DG Welfare Veterinaria Prevenzione Sanità Veterinaria n. -OMISSIS- di data-OMISSIS-, con la quale è stata definita la procedura per la gestione delle anomalie di identificazione di sesso e razza dei capi in ingresso negli allevamenti rilevate in sede di autocontrollo; - dell’ordinanza del responsabile della Struttura Complessa Distretto Veterinario di -OMISSIS- n. -OMISSIS-/ATS-VET di data -OMISSIS-, con la quale è stata disposta un’ulteriore revoca parziale del blocco dell’allevamento della soccidaria; - della nota del Ministero della Salute prot. n. -OMISSIS- di data -OMISSIS-, che ha previsto la registrazione in BDN delle modifiche anagrafiche e delle nascite gemellari di bovini solo a cura dell’allevamento di nascita e previa validazione della ASL territorialmente competente; - nonché per il risarcimento dei danni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza veterinaria di abbattimento e distruzione di un bovino per anomalie di identificazione e perdita della tracciabilità, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore zootecnico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordine di abbattimento di un bovino, con divieto di destinazione delle carni al consumo umano e senza riconoscimento di indennizzo, nonché la nota dei NAS, le ordinanze di blocco e di parziale revoca del blocco dell'allevamento soccidario, le direttive regionali e la nota ministeriale sulla correzione dei dati della BDN. Ha dedotto, in particolare, la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che l'anomalia relativa al sesso o alla razza potesse dipendere da un mero errore materiale e non implicasse un rischio sanitario; ha contestato l'equiparazione tra dati identificativi normativamente rilevanti e dati di registrazione relativi a sesso e razza; ha sostenuto che i capi, essendo sottoponibili a controlli ante e post mortem e ad analisi per residui e contaminanti, potessero essere avviati alla macellazione ordinaria; ha censurato inoltre l'irragionevolezza della procedura che riserva all'allevamento di nascita, previa validazione dell'autorità sanitaria, la correzione dei dati in BDN, impedendo all'allevamento di destinazione di regolarizzare autonomamente gli errori. Le amministrazioni hanno dedotto che la perdita della tracciabilità impedisce di conoscere origine, trattamenti farmacologici e ormonali e alimentazione degli animali, rendendo inidonei controlli mirati e necessario il divieto di impiego e commercializzazione delle carni.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione, confermando la sospensione dell'ordine di abbattimento già disposta in sede monocratica. Ha ritenuto non ancora certa la sussistenza di una frode, poiché nel caso concreto l'anomalia sembrava essere stata accertata mediante raffronto documentale tra il capo presente nell'allevamento soccidario e i dati della BDN, senza che fosse stata definitivamente verificata la corrispondenza del capo lungo l'intera filiera. Ha però ritenuto incontrovertibile l'anomalia e, allo stato, l'incompletezza della tracciabilità, con conseguente legittimità cautelare del divieto di commercializzazione e di impiego delle carni per il consumo umano: la sola prova dello stato attuale di salute o analisi di laboratorio non consente di escludere rischi non previamente individuabili in assenza della conoscenza dell'origine e dei trattamenti subiti dall'animale. L'abbattimento resta sospeso, salva la facoltà dell'allevatore di procedere all'abbattimento con congelamento e crioconservazione delle carni fino alla definizione del merito, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie. Il giudice ha inoltre disposto una misura propulsiva: le autorità veterinarie, la ricorrente e la soccidaria devono avviare un confronto sulla tracciabilità, ricostruire l'intero percorso dei capi, verificare se si tratti di errore materiale o di sostituzione dei marchi, accertare la percentuale delle anomalie e valutare eventuali criticità aziendali. I risultati dovranno essere trasposti in una relazione da depositare entro il 14 ottobre 2026. Il merito è stato fissato al 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15, comma 3, lett. d), d.lgs. 134/2022
dispone l’abbattimento degli animali non identificati e il divieto di impiego della carne per il consumo umano, richiedendo la valutazione degli aspetti sanitari e di benessere
La disposizione lascia alle autorità veterinarie un margine di discrezionalità nella decisione sull'abbattimento, che deve essere esercitata valutando gli aspetti sanitari e di benessere; non costituisce quindi un automatismo applicabile senza chiarimento del quadro fattuale.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
le parti coinvolte devono avviare un confronto in punto di tracciabilità anche in conformità ai principi di lealtà processuale
Il dovere di buona fede e collaborazione dell'amministrazione giustifica, nella fase cautelare, l'attivazione di un confronto istruttorio con l'operatore e la soccidaria per chiarire i fatti rilevanti.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale e consente l'adozione di una misura sospensiva accompagnata da prescrizioni propulsive.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la tracciabilità di un animale risulta incompleta o non affidabile, il divieto di immissione e commercializzazione delle relative carni può essere mantenuto anche in assenza di prova conclusiva di una frode, poiché la perdita della tracciabilità impedisce di conoscere con certezza l'origine, l'alimentazione e i trattamenti farmacologici o ormonali subiti dall'animale.
- La mera anomalia documentale relativa al sesso o alla razza non dimostra automaticamente una sostituzione fraudolenta del capo né legittima, senza ulteriori accertamenti, l'abbattimento come conseguenza automatica; occorre ricostruire il percorso dell'animale e verificare la corrispondenza tra dati registrati e capo fisicamente presente.
- L'art. 15, comma 3, lett. d), d.lgs. 134/2022 attribuisce alle autorità veterinarie un potere valutativo nell'adottare l'abbattimento, da esercitare alla luce degli aspetti sanitari e di benessere e nel rispetto della proporzionalità della misura.
- La sospensione cautelare dell'abbattimento può essere accompagnata da una misura propulsiva diretta a imporre alle autorità e agli operatori un confronto istruttorio, la ricostruzione dell'intera filiera di movimentazione e la verifica delle eventuali criticità aziendali, quando la documentazione disponibile non consenta ancora di stabilire se l'anomalia derivi da errore materiale o da sostituzione del marchio.
- Una dichiarazione veterinaria sullo stato attuale di salute dell'animale e la documentazione sui trattamenti recenti non sono, da sole, sufficienti a dimostrare la sicurezza delle carni quando manca la tracciabilità storica del capo, perché non consentono di conoscere i trattamenti e le condizioni pregresse.
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