Cassazione Civile, Sentenza n. 35506/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2000. L'Agenzia, sulla base di un PVC della Polizia Tributaria, contestava che le prestazioni di assistenza e la sostituzione di apparecchiature in garanzia dovessero essere documentate per poter essere considerate non imponibili ai fini IVA. La controversia riguardava in particolare l'obbligo di doppia annotazione per le prestazioni di riparazione/sostituzione e la distinzione tra riparazioni effettuate in loco (bene rimane a disposizione del cliente) e restituzione del bene al fornitore e successiva riconsegna.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Modena aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR dell'Emilia aveva confermato la decisione di primo grado. L'Agenzia proponeva ricorso per la cessazione della sentenza, ma nel corso del giudizio la contribuente ha definito la lite ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 119/2018 versando la prima rata e le successive e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Non risultando notificato alcun diniego della definizione né presentata istanza di trattazione entro il 31.12.2020, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dei commi 10, 12 e 13 dell'art. 6 del citato provvedimento. Le spese del processo estinto sono a carico della parte che le aveva anticipate; non è stato però imposto alla ricorrente, essendo una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura, il pagamento del cd. doppio contributo unificato, vista la natura eccezionale e sanzionatoria della misura e la giurisprudenza richiamata.
Norme richiamate
art. 6 del decreto-legge n. 119/2018 (commi 10, 12 e 13)
10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. 12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita' previste per la notificazione degli atti processuali. 13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente....
Il giudice ha applicato i commi sopra richiamati per dichiarare l'estinzione del processo in mancanza di diniego della definizione e di istanza di trattazione entro i termini fissati; la definizione della lite operata dalla contribuente ha reso procedurale l'estinzione.
art. 13, comma 1‑quarter, D.P.R. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato previsto da questa norma è di natura eccezionale e sanzionatoria; la Corte ha escluso la sua applicazione nel caso di specie nei confronti dell'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura, richiamando la necessità di non estendere la fattispecie oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilita o improcedibilita dell'impugnazione.
Cass. sez. civ., n. 23175/2015 (giurisprudenza richiamata)
Richiamata come principio secondo cui il raddoppio del contributo unificato deve restare limitato ai casi tipici di rigetto, inammissibilita o improcedibilita: non va applicato per estensione in ipotesi diverse.
Massime di principio
- La definizione prevista dall'art. 6 D.L. 119/2018, se utilizzata e non disattesa nei termini previsti, può condurre all'estinzione del processo pendente senza decisione sul merito.
- L'estinzione del giudizio per definizione non equivale a una pronuncia sul merito: le questioni sostanziali rimangono insoddisfatte e la controversia cessa per effetti procedurali.
- Le spese del processo estinto sono a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dalla normativa sulla definizione.
- Il raddoppio del contributo unificato ha carattere eccezionale e sanzionatorio e deve essere applicato solo nei casi espressamente tipizzati (rigetto, inammissibilita, improcedibilita), senza estensioni interpretative.
- Nel contenzioso IVA relativo a prestazioni in garanzia, è cruciale la documentazione che provi la natura non imponibile dell'operazione e la distinzione tra riparazione in loco (bene rimane al cliente) e restituzione al fornitore con riconsegna al cliente, essendo l'obbligo di doppia annotazione pertinente solo nella seconda ipotesi.
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