Cassazione Civile, Ordinanza n. 14324/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce dal giudizio di divisione di un immobile in comunione tra due soggetti, definito con ordinanza che aveva dichiarato esecutivo il progetto di divisione. Nel successivo giudizio di rendiconto, il giudice di primo grado ha condannato uno dei condividenti al pagamento di somme a titolo di conguaglio, relative all'intero valore dell'investimento e alla metà della quota residua di mutuo. Il soccombente ha appellato e la Corte d'appello ha rigettato il gravame. In cassazione è stato proposto un unico motivo, con cui si deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 18, comma 4, c.p.c., in relazione agli artt. 1116 e 723 c.c., sostenendo che la condanna al pagamento dei conguagli fosse stata pronunciata in assenza di una specifica e autonoma domanda riconvenzionale della controparte, essendo la domanda di rendiconto distinta e autonoma rispetto alla domanda di divisione e non implicitamente compresa in essa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato sul punto rilevando che il ricorrente, già nell'atto introduttivo di primo grado, aveva chiesto il conguaglio dei rispettivi esborsi e eventuali aggiusti di rata; inoltre la controparte, costituendosi tempestivamente, aveva a sua volta proposto una domanda di rendiconto, chiedendo la quantificazione dei rispettivi esborsi per pervenire alla determinazione dei conguagli o rimborsi dovuti tra i condividenti. La censura non era specificamente diretta contro l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa l'esistenza di una domanda di rendiconto e di pagamento dei conguagli. È stato anche richiamato l'orientamento secondo cui la domanda di rendiconto comprende la condanna al pagamento delle somme risultanti dovute, senza violazione dell'art. 112 c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
consente la proposta del relatore nel procedimento camerale per i ricorsi ritenuti definibili in camera di consiglio.
art. 167 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in tema di onere di proporre domande ed eccezioni nella comparsa di risposta.
art. 18, comma 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente nel quadro della censura processuale, senza specifica autonoma applicazione nella decisione.
art. 1116 c.c.
richiamato in tema di divisione della comunione e rapporti tra condividenti.
art. 723 c.c.
richiamato in tema di conguagli nella divisione ereditaria/comunione.
art. 112 c.p.c.
la Corte richiama il principio per cui non vi è ultrapetizione quando il giudice condanna al pagamento delle somme dovute in esito a una domanda di rendiconto.
art. 263, comma 2, c.p.c.
richiamato per affermare che il rendiconto è funzionale anche all'emissione di titoli di pagamento.
art. 264, comma 3, c.p.c.
richiamato nel medesimo senso, quale base della funzione del rendiconto rispetto alla condanna al pagamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di rigetto o inammissibilità, il presupposto processuale per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. n. 2148 del 2014
la domanda di rendiconto include quella di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute.
Massime di principio
- La domanda di rendiconto, quando sia effettivamente proposta, può comprendere anche la richiesta di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute all'esito della resa del conto, senza necessità di un'espressa domanda separata, purché ciò risulti dal contenuto delle allegazioni e delle conclusioni.
- La censura in cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi posta dal giudice di merito: se la decisione si fonda sull'accertamento in fatto dell'esistenza di una domanda di rendiconto e della richiesta di conguaglio, non è sufficiente richiamare in astratto la distinzione tra domanda di divisione e domanda di rendiconto.
- Quando il giudice di merito interpreta gli atti processuali e le richieste delle parti, tale apprezzamento ha natura fattuale ed è sindacabile in cassazione solo se specificamente censurato nei limiti consentiti.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
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