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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36224/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 18 aprile 2025, lamentando con un motivo unico l'illegittimità della decisione nella parte in cui aveva escluso le circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che la Corte territoriale aveva valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti, la gravità del fatto commesso da un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, nonché l'irrilevanza dell'ammissione dei fatti, già autonomamente verificati e accertati. La censura è stata ritenuta dalla Cassazione generica e ripetitiva, perché non si confrontava realmente con tutti gli indici concreti di valutazione posti a base della decisione di merito, desunti dalle modalità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era generico, in quanto non scalfiva la ratio della decisione di appello, la quale aveva fondato il diniego delle attenuanti generiche su plurimi elementi concreti, tra cui la gravità del fatto e la condizione del soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, oltre alla marginale rilevanza dell'ammissione dei fatti. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche o ripetitive senza confrontarsi con la concreta motivazione della sentenza impugnata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere validamente fondato su plurimi indici concreti, tra cui la gravità del fatto e le modalità della condotta, e non è censurabile in cassazione se il ricorso non si misura con tali elementi.
  • L'ammissione dei fatti da parte dell'imputato può essere considerata dal giudice, ma la sua eventuale presenza non impone di per sé il riconoscimento delle attenuanti generiche quando la decisione di merito si fondi anche su altri elementi autonomi e significativi.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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