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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28151/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di Appello di Messina che aveva revocato la sospensione condizionale della pena (reclusione di un anno) inflitta a Nastasi. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto accertare preliminarmente se il precedente titolo esecutivo (sentenza di condanna del 23 giugno 2016, irrevocabile) fosse già conoscibile nel fascicolo del giudice di cognizione; in caso contrario, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuta limitare la revoca alla sola pena pecuniaria (mantenendo la sospensione per la pena detentiva), dato che il ragguaglio delle pene sospese poteva rientrare nei limiti di cui all'art. 163 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Messina. La Cassazione ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha verificato, né acquisito il fascicolo del giudizio di cognizione ai sensi dell'art. 666, comma 5, c.p.p., se la pronuncia di condanna anteriore fosse documentalmente nota al giudice che aveva poi concesso la sospensione: se la sentenza del 23/06/2016 fosse risultata agli atti del processo sopraggiunto, la richiesta di revoca dovrà essere respinta; se invece non fosse documentalmente nota, il giudice del rinvio dovrà, conformemente alla giurisprudenza di legittimità e alla riforma dell'art. 163 c.p., valutare la revoca in termini più limitati (mantenendo la sospensione della pena detentiva e revocando, se necessario, la sospensione della sola pena pecuniaria) e rimodulare il trattamento sanzionatorio per non superare il limite massimo rilevante ai fini dell'art. 163.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    fissa il limite di durata complessiva delle pene sospese rilevante per la concessione della sospensione condizionale; la Corte indica che il calcolo della soglia va effettuato attentamente e che, nella seconda concessione della sospensione, la pena pecuniaria sospesa in precedente condanna non deve essere computata per la soglia detentiva, salvo rimodulazione complessiva

  • art. 168 cod. pen.

    regola la revoca della sospensione condizionale per cause sopravvenute; la Corte lo applica congiuntamente all'art.164 per valutare la legittimità della sospensione sopraggiunta

  • art. 164 cod. pen.

    individua cause ostative alla concessione della sospensione condizionale (es. precedenti penali); la Corte rileva che la sospensione eventualmente concessa in violazione di tale norma è revocabile salvo che la causa ostativa fosse già conoscibile al giudice di cognizione

  • art. 135 cod. pen.

    ragguaglio delle pene pecuniarie

    consente il ragguaglio delle pene pecuniarie a pena detentiva; la giurisprudenza citata dalla Corte precisa tuttavia che, nella seconda concessione della sospensione, la pena pecuniaria sospesa in precedenza non va conteggiata nella soglia detentiva ai fini del divieto previsto dall'art.163, primo comma, ultima parte

  • art. 666 cod. proc. pen.

    attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori, ivi compresa l'acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione; la Corte afferma che il giudice dell'esecuzione deve esercitare tale potere per verificare se la causa ostativa fosse conoscibile al giudice che aveva concesso la sospensione

  • legge 11 giugno 2004, n. 145

    riforma art. 163 cod. pen.

    la riforma ha inciso sul calcolo delle soglie per la sospensione condizionale; la Corte interpreta la giurisprudenza recente alla luce dello 'spirito' di tale riforma per escludere il conteggio della pena pecuniaria sospesa nella prima condanna nel calcolo della soglia per una successiva concessione

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione che valuta una revoca della sospensione condizionale deve verificare preliminarmente, anche d'ufficio, se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice che aveva concesso la sospensione: per farlo può e deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione ai sensi dell'art.666 c.p.p.
  • Se la causa ostativa (es. precedente condanna) era già agli atti del giudice di cognizione, la revoca è preclusa dal giudicato e l'istanza di revoca va respinta.
  • Se la causa ostativa non risultava nota al giudice di cognizione, il giudice dell'esecuzione può intervenire ma deve calibrarne l'effetto: in caso di cumulo di sospensioni, per la seconda concessione non si deve conteggiare la pena pecuniaria sospesa nella prima condanna ai fini della soglia detentiva; eventualmente si provvederà a revocare la sospensione della pena pecuniaria mantenendo quella della pena detentiva e rimodulando il trattamento per non superare il limite previsto dall'art.163.
  • Il ragguaglio delle pene pecuniarie ex art.135 c.p. resta uno strumento tecnico, ma la giurisprudenza moderna impone attenzione al diverso trattamento della pena pecuniaria quando si valuta una seconda concessione della sospensione.
  • In ogni valutazione di revoca il giudice deve motivare l'accertamento documentale svolto e l'eventuale uso dei poteri istruttori, perché la mancata acquisizione del fascicolo determinata dalla Cassazione comporta annullamento e rinvio.

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