Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1676/2026 - Torino, Sezione 3

per l'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei benefici economici normativamente contemplati all’art. 6 bis D.L. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987 n. 472, come introdotto dall’articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo, dei “sei scatti stipendiali” contemplati dalle disposizioni citate, nonché la condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione in favore del ricorrente delle spettanti somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, scaturenti dalla differenza tra il TFS effettivamente calcolato dall’Istituto e quello ricalcolato mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202502369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali e mancata corresponsione delle relative differenze

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già dipendente dell'Arma dei Carabinieri, è stato collocato in quiescenza a domanda il 31 marzo 2023, all'età di 55 anni e con 43 anni di anzianità contributiva utile ai fini del TFS. L'INPS ha liquidato il trattamento di fine servizio senza includere nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Dopo una diffida e messa in mora rimaste senza esito, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al ricalcolo, la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze di buonuscita, nonché interessi e rivalutazione. L'INPS ha dedotto: a) che il beneficio sarebbe subordinato al pagamento della contribuzione previdenziale previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997; b) di essere mero ordinatore secondario di spesa e quindi privo di autonoma possibilità di liquidare un TFS maggiore senza i dati dell'amministrazione di provenienza; c) la mancata equiparazione tra i ruoli della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, dell'Arma dei Carabinieri e dell'Esercito; d) la decadenza del ricorrente per non avere dimostrato la presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti, ai sensi dell'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non è espressamente qualificato come decadenziale e, letto insieme al comma 3, incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo, costituendo un onere funzionale a ottenere la decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. La qualificazione come termine perentorio determinerebbe inoltre un'irragionevole disparità di trattamento. Nel merito, il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis è stato ritenuto applicabile anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, senza distinzione rispetto al personale a ordinamento civile, e anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché siano maturati almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il ricorrente possedeva entrambi i requisiti. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, relativo all'attribuzione dei sei scatti previo pagamento della contribuzione, riguarda esclusivamente il calcolo della base pensionabile e non incide sul regime del TFS, che ha natura di retribuzione differita. È stata respinta anche la tesi dell'INPS di essere mero ordinatore secondario di spesa: l'ente previdenziale è titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il TFS, anche quando utilizzi dati provenienti dall'amministrazione di appartenenza. L'argomento relativo alla mancata equiparazione dei ruoli è stato superato richiamando l'art. 632 del d.lgs. n. 66/2010, che disciplina la corrispondenza tra gradi militari e qualifiche delle forze di polizia a ordinamento civile. Il TAR ha quindi accertato il diritto al beneficio e condannato l'INPS a rideterminare la buonuscita includendo i sei scatti e a corrispondere le differenze, con interessi fino all'effettivo pagamento. Ha invece respinto la richiesta di rivalutazione monetaria, in applicazione dell'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 e dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994. Le spese, pari a euro 2.000 oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico dell'INPS.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987

    la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale, in assenza di un'espressa previsione, e costituisce un onere collegato alla decorrenza del collocamento a riposo; la disposizione attribuisce il beneficio dei sei scatti anche a chi cessa dal servizio a domanda, se ha almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

  • art. 6-bis, comma 3, d.l. n. 387/1987

    I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda

    La disposizione conferma che il termine di presentazione della domanda incide sulla decorrenza del collocamento a riposo e non determina la perdita del beneficio.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile

    La norma riguarda esclusivamente la base pensionabile e il trattamento pensionistico, subordinando l'attribuzione alla contribuzione prevista; non modifica il calcolo del TFS, avente natura di retribuzione differita.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del D.L. 21 settembre 1987, n. 387

    La disposizione mantiene applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 632 d.lgs. n. 66/2010

    Disciplina la corrispondenza tra i gradi militari e le qualifiche degli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento civile, consentendo l'individuazione delle qualifiche equiparate richieste dall'art. 6-bis.

  • art. 16 l. n. 121/1981

    È richiamato quale disposizione che definisce la categoria delle forze di polizia, comprendente anche le forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Esclude, insieme all'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, il riconoscimento della rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di differenze di TFS.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Esclude, insieme all'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991, la rivalutazione monetaria sulle somme spettanti, restando dovuti gli interessi.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica al personale delle forze di polizia sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, in presenza di qualifiche equiparate, senza che rilevi la diversa appartenenza ordinamentale.
  • La cessazione dal servizio a domanda non esclude il diritto ai sei scatti ai fini del TFS quando l'interessato abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non è decadenziale, poiché la legge non lo qualifica espressamente come tale e la sua funzione è collegata alla decorrenza del collocamento a riposo, non alla perdita del beneficio.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, relativo ai sei scatti da computare nella base pensionabile previo pagamento contributivo, riguarda il trattamento pensionistico e non impedisce l'inclusione dei sei scatti nella base di calcolo del TFS ai sensi dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • L'INPS è l'ente competente a calcolare, liquidare e corrispondere il TFS e non può sottrarsi alla rideterminazione del trattamento invocando la propria posizione di mero ordinatore secondario di spesa o la necessità di dati provenienti dall'amministrazione di provenienza.
  • Sulle differenze di TFS spettano gli interessi, ma non la rivalutazione monetaria, nei limiti delle esclusioni previste dall'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991 e dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeDanno da provvedimento illegittimo
RamiPubblico impiego e concorsiResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiTermini del procedimentoRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.