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Sentenza

Sentenza del 22/01/2018 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Ires - Locazione - Immobili di interesse storico o artistico - Reddito d'impresa - Agevolazione - Non spettante.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava la tassazione ordinaria dei canoni di locazione relativi a immobili di interesse storico o artistico, sostenendo di poter beneficiare dell'agevolazione prevista dall'art. 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413. L'agevolazione consente una particolare modalità di determinazione del reddito fondiario derivante da tali immobili. La questione era se tale beneficio potesse applicarsi anche a una società soggetta a IRES, i cui redditi sono qualificati unitariamente come reddito d'impresa.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Per le società soggette a IRES, qualsiasi reddito, indipendentemente dalla fonte, è qualificato come reddito d'impresa. I canoni percepiti per la locazione degli immobili costituiscono quindi ricavi da includere nella determinazione del reddito d'impresa e non reddito fondiario. Di conseguenza, l'agevolazione prevista dall'art. 11, comma 2, della legge n. 413 del 1991, riferita alla determinazione del reddito fondiario, non è applicabile ai canoni conseguiti dalla società.

Norme richiamate

  • Art. 11, comma 2, legge 30 dicembre 1991, n. 413

    L'agevolazione per gli immobili di interesse storico o artistico opera nella determinazione del reddito fondiario. Non si estende ai redditi che, per effetto della natura del soggetto percettore, devono essere qualificati come redditi d'impresa.

  • Disciplina IRES sulla qualificazione del reddito delle società

    Il reddito delle società soggette a IRES è considerato reddito d'impresa indipendentemente dalla fonte. Pertanto, i canoni di locazione percepiti da tali società sono ricavi d'impresa e non redditi fondiari.

Massime di principio

  • Le agevolazioni riferite a una specifica categoria reddituale, come il reddito fondiario, non si applicano automaticamente quando il reddito è riqualificato dalla legge come reddito d'impresa.
  • Per le società soggette a IRES rileva la qualificazione unitaria del reddito come reddito d'impresa, anche quando esso deriva dalla locazione o dal possesso di immobili.
  • La natura storica o artistica dell'immobile, da sola, non consente a una società di applicare un'agevolazione prevista per il reddito fondiario.
  • Nel valutare un beneficio fiscale occorre verificare sia le caratteristiche del bene sia la categoria reddituale in cui il reddito confluisce per il soggetto che lo percepisce.

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