Cassazione Civile, Sentenza n. 6858/2020 del 11/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con il quale era stato rideterminato il classamento di un immobile e attribuita una nuova rendita, nell’ambito della revisione parziale prevista dall’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004. Aveva dedotto che l’atto non esponeva le ragioni concrete della riclassificazione. La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso; in appello, la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva riformato tale decisione e dichiarato legittimo l’avviso. In cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per avere la CTR ritenuto tempestivo l’appello dell’Ufficio; 2) nullità per avere ignorato le caratteristiche specifiche dell’immobile che, secondo la ricorrente, avrebbero giustificato la classe A/4 anziché A/2; 3) e 4) violazione di legge per avere respinto le censure di difetto di motivazione dell’avviso, che non indicava le caratteristiche dell’immobile e non era preceduto da sopralluogo; 5) violazione di legge per mancato assolvimento dell’onere della prova da parte dell’Ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: l’appello era stato consegnato all’ufficio postale per la notifica il 21 ottobre 2016, ultimo giorno utile, e il successivo ritardo nella spedizione della raccomandata era imputabile all’attività dell’ente postale. Ha accolto congiuntamente il terzo e il quarto motivo, ritenendo insufficiente un avviso che si limitasse a richiamare lo scostamento dei valori della microzona e gli atti amministrativi generali, senza indicare gli elementi concreti che avevano determinato il nuovo classamento, quali la qualità urbana e ambientale del contesto e le caratteristiche edilizie del fabbricato e dell’unità immobiliare. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il quinto motivo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate in considerazione del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed a provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente ai contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sui diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso.
Nel riclassamento disposto ai sensi del comma 335, il riferimento allo scostamento dei valori e agli atti amministrativi presupposti non basta: l’avviso deve rendere conoscibili gli elementi concreti, relativi alla microzona e alle caratteristiche edilizie dell’immobile, che hanno inciso sul nuovo classamento.
art. 8, D.P.R. n. 138/1998
In applicazione dei suindicati principi, cui va data continuità, non può dunque ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende) e ciò al duplice fine di consentire, da un iato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto.
Gli elementi rilevanti per il classamento devono comprendere la qualità urbana e ambientale della microzona e le caratteristiche edilizie dell’unità e del fabbricato. La loro indicazione consente al contribuente di difendersi e delimita le ragioni che l’Ufficio può sostenere nel successivo giudizio.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e il ricorso originario della contribuente va accolto.
Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale disposto ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, l’avviso non è adeguatamente motivato se richiama soltanto lo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona e gli atti amministrativi presupposti: deve rendere conoscibili gli elementi concreti che hanno determinato la nuova classe.
- La motivazione del riclassamento deve consentire di individuare le specifiche caratteristiche rilevanti, tra cui la qualità urbana del contesto, la qualità ambientale della zona e le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare.
- L’indicazione delle ragioni concrete del riclassamento assolve sia alla funzione di permettere al contribuente di comprendere il presupposto della revisione e predisporre le difese, sia a quella di delimitare l’oggetto del successivo contenzioso; l’Amministrazione non può addurre in giudizio cause diverse da quelle enunciate nell’atto.
- Ai fini della tempestività dell’impugnazione, se l’atto è consegnato all’ufficio postale per la notifica entro il termine, il successivo ritardo nella spedizione imputabile all’ente postale non può essere addebitato alla parte notificante.
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