Sentenza n. 575/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento: - del provvedimento emesso dalla Direzione Generale dell’ASL -OMISSIS- del 14.9.2021, avente come oggetto “sospensione dal servizio ex art. 4, co. 6, D.L. n. 44/2021”, comunicato via PEC nella medesima data; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di sospensione dal servizio per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale anti-Covid
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente sanitario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sospensione dal servizio adottata dall’azienda sanitaria ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 44/2021, deducendo di essere affetta da patologie cardiache e di avere chiesto il differimento della vaccinazione in attesa di accertamenti specialistici. Dopo l’invito alla vaccinazione, era stata sottoposta a visita presso il medico competente, che aveva espresso un giudizio di idoneità condizionata alla vaccinazione. La ricorrente aveva comunicato che la visita cardiologica era stata fissata per il 15 settembre 2021 e, il 6 settembre, si era recata presso il centro vaccinale per esporre le proprie perplessità; il medico vaccinatore aveva ritenuto di non procedere alla vaccinazione. Nonostante ciò, il 14 settembre l’ASL aveva disposto la sospensione immediata, senza attendere l’accertamento cardiologico e senza l’attestazione del medico di medicina generale sulla sussistenza di uno specifico pericolo per la salute. La censura accolta ha riguardato la violazione dell’art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché l’amministrazione aveva ritenuto che una propria commissione di controllo potesse sostituirsi alle valutazioni riservate al medico di medicina generale e aveva omesso di considerare gli elementi clinici e temporali già rappresentati dalla dipendente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo assorbente la censura di difetto di istruttoria e motivazione. Secondo il Collegio, l’art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021 attribuiva al medico di medicina generale, anche con il supporto di accertamenti specialistici, il compito di attestare l’esistenza di specifiche condizioni cliniche tali da consentire l’omissione o il differimento della vaccinazione obbligatoria. L’ASL non aveva atteso tale accertamento e aveva erroneamente attribuito alla propria commissione competenze sostitutive rispetto a quelle del medico di medicina generale. Inoltre, l’amministrazione avrebbe dovuto attendere l’imminente visita cardiologica, anche considerando che il medico vaccinatore aveva deciso di non procedere alla somministrazione dopo il colloquio del 6 settembre. Il provvedimento di sospensione e gli atti connessi sono stati annullati. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità e peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.
La norma riserva al medico di medicina generale, anche con il supporto di accertamenti specialistici, l’attestazione delle condizioni cliniche che consentono di omettere o differire la vaccinazione obbligatoria; l’amministrazione non può sostituirsi a tale valutazione mediante una propria commissione.
art. 4, comma 6, d.l. n. 44/2021, convertito dalla l. n. 76/2021
Costituisce la base normativa del provvedimento di sospensione dal servizio, annullato perché adottato senza un’istruttoria adeguata sulle condizioni cliniche e senza attendere l’accertamento sanitario rilevante.
Massime di principio
- Quando la legge subordina l’omissione o il differimento di un obbligo sanitario all’attestazione del medico di medicina generale circa specifiche condizioni cliniche documentate, l’amministrazione non può sostituirsi a tale valutazione attraverso propri organi o commissioni, potendo esercitare soltanto i controlli previsti dall’ordinamento.
- Il provvedimento di sospensione dal servizio per mancato adempimento di un obbligo vaccinale è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione se l’amministrazione non considera adeguatamente le patologie rappresentate dall’interessato, il parere o comportamento del medico vaccinatore e un accertamento specialistico già programmato e imminente.
- Prima di adottare una misura sospensiva fondata sul mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria completa e non può adottare il provvedimento senza attendere un accertamento sanitario prossimo nel tempo, quando questo sia rilevante per stabilire se la vaccinazione debba essere omessa o differita.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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