Cassazione Civile, Ordinanza n. 30851/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione di un trattamento pensionistico spettante a un lavoratore dello spettacolo, con particolare riferimento al calcolo della quota B della pensione e dei successivi supplementi. Il pensionato aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di liquidazione nella parte in cui la base di computo era stata determinata sulla media delle retribuzioni entro un massimale, anziché sulla media effettiva delle retribuzioni percepite, con conseguente domanda di riliquidazione e condanna dell'ente previdenziale al pagamento dei maggiori importi. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello aveva invece ritenuto maturata la decadenza per una parte della pretesa e la prescrizione per un'altra, e nel merito aveva applicato criteri di calcolo ritenuti dall'ente previdenziale erronei. L'INPS ha proposto ricorso principale denunciando: 1) violazione dell'art. 47 del DPR n. 639/1970, come modificato dal DL n. 98/2011, sostenendo che la decadenza triennale si applicasse anche alle prestazioni già liquidate prima dell'entrata in vigore della novella e comportasse la perdita totale del diritto alla riliquidazione; 2) violazione dell'art. 12 del DPR n. 1420/1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che, per la quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo, il massimale applicabile fosse quello specificamente previsto per l'ENPALS e non quello generale dell'assicurazione obbligatoria. Il pensionato ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo a sua volta violazione delle norme sulla decadenza, per censurare la declaratoria di decadenza totale dalla domanda di riliquidazione del 2011 e, in subordine, sollevando questione di legittimità costituzionale della disciplina, se interpretata come estintiva dell'intero diritto e non solo dei ratei anteriori al triennio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale nei limiti indicati, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha affermato, sul tema della decadenza, che per le domande di ricalcolo o adeguamento di prestazioni pensionistiche già riconosciute la decadenza triennale ex art. 47 DPR n. 639/1970 opera solo sulle differenze dei ratei maturati nei tre anni anteriori alla proposizione del giudizio, secondo la logica della cd. decadenza mobile, e non estingue integralmente il diritto alla riliquidazione. Ha inoltre confermato l'orientamento secondo cui, nel calcolo della quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo, permane il limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale ENPALS, non essendo stato abrogato dalla normativa successiva. La questione di legittimità costituzionale proposta in via subordinata nel ricorso incidentale è rimasta assorbita dall'accoglimento sul punto di diritto. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare il merito della controversia attenendosi ai principi affermati dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. n. 639/1970
come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011
La decadenza triennale prevista per le azioni aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o accessori del credito si applica anche alle prestazioni già liquidate, ma solo per le differenze sui ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale; non determina la perdita totale del diritto alla riliquidazione.
art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011
convertito in l. n. 111/2011
La novella introduce una decadenza anche per le azioni di riliquidazione e va interpretata in senso non retroattivo, con decorrenza dalla sua entrata in vigore per le situazioni già in essere.
art. 12 d.P.R. n. 1420/1971
come modificato dall'art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
Per la quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo permane un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, che non è stato abrogato da successivi interventi normativi.
art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997
Nel calcolo della quota B si applica l'aliquota di rendimento del 2% fino alla quota di retribuzione giornaliera pensionabile corrispondente al limite massimo della retribuzione annua pensionabile nell'assicurazione generale obbligatoria, ma tale criterio opera in coordinamento con il limite speciale del sistema ENPALS.
art. 6 d.l. n. 103/1991
convertito in l. n. 166/1991
Richiamato dal ricorrente incidentale a sostegno della censura sulla decadenza, senza diversa specificazione nel testo della decisione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro del vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.
artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.
Richiamati nel ricorso incidentale come parametri della questione di legittimità costituzionale della disciplina della decadenza, questione rimasta assorbita.
Massime di principio
- In materia di riliquidazione di prestazioni pensionistiche già riconosciute, la decadenza triennale sopravvenuta si applica secondo il criterio della decorrenza mobile: non estingue il diritto alla riliquidazione in sé, ma colpisce soltanto le differenze relative ai ratei maturati oltre il triennio precedente la domanda giudiziale.
- Quando una legge introduce ex novo un termine di decadenza per azioni già esistenti, la nuova disciplina può operare anche sulle situazioni in corso, ma il termine decorre dall'entrata in vigore della modifica legislativa, non da un momento anteriore, per evitare effetti retroattivi sfavorevoli.
- La proposizione del giudizio è l'atto idoneo a impedire la decadenza nei casi in cui la norma subordini la conservazione del diritto all'esercizio dell'azione entro un termine; non può richiedersi un diverso atto se la legge individua espressamente nell'azione giudiziaria il fatto impeditivo.
- Nel calcolo della quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo, il sistema speciale conserva un limite massimo alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina ENPALS, non potendo tale tetto ritenersi caduto per incompatibilità con la disciplina successiva in assenza di abrogazione espressa o implicita inequivoca.
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