Cassazione Penale, Sentenza n. 38410/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva sostituito la misura custodiale con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione a contestata partecipazione nella detenzione di stupefacenti. Il ricorrente deduceva assenza di motivazione circa la sua condotta e la sua identificazione, eccepiva che l'oggetto dello scambio non era stato provato come sostanza stupefacente (sosteneva possibile ricondurre i fatti al comma 4 piuttosto che al comma 5 dell'art.73 d.P.R. 309/90) e contestava la sussistenza di esigenze cautelari attuali, posto il decorso di circa quattro anni dai fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il giudice del riesame aveva adeguatamente motivato la gravità indiziaria sulla base di intercettazioni telefoniche e di filmati che mostravano l'incontro e lo scambio, nonché del ruolo noto del Galiano nel traffico di stupefacenti nel contesto investigativo. La natura illecita dello scambio è stata ritenuta desumibile per prove indiziarie e per le modalità compatibili con lo spaccio. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini cautelari, la diversa e possibile qualificazione tra art.73 comma 4 o comma 5, essendo comunque ammissibili misure non detentive o domiciliari; ha confermato che permangono esigenze cautelari residue, seppur attenuate, idonee a giustificare una misura non detentiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti)
La Corte osserva che, nella fase cautelare, la diversa qualificazione tra comma 4 e comma 5 non pregiudica l'ammissibilità di misure cautelari non detentive o domiciliari; la qualificazione più favorevole non elimina comunque la possibilità di applicare misure alternative alla detenzione
Principio di ammissibilità del ricorso per cassazione (giurisprudenza: Cass. Sez. 3, 2 dicembre 2014, Castorina)
il ricorso per cassazione avverso misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione
La Corte ricorda i limiti del giudizio di legittimità: non è consentita una rivalutazione dei fatti; il controllo è limitato all'esistenza e alla congruenza della motivazione interna al provvedimento impugnato
Giurisprudenza della Cassazione su misure cautelari e qualificazione dell'illecito (Sez.6: Leocata e Mazzariello)
Sez.6, n.10941 del 15/02/2017 (Leocata); n.41003 del 7/10/2015 (Mazzariello)
Decisioni richiamate a sostegno del principio che, in sede cautelare, sia l'ipotesi di cui al comma 4 sia quella del comma 5 dell'art.73 possono comportare l'applicazione di misure non detentive o domiciliari, pertanto la diversa qualificazione non assicura automaticamente un diverso trattamento cautelare
Massime di principio
- In sede di cassazione avverso misure cautelari personali il sindacato è limitato: la Corte verifica solo la presenza e la congruenza della motivazione e non può rivedere i fatti né fare una nuova valutazione probatoria.
- Video-riprese combinate con intercettazioni, anche se indirette, possono costituire base sufficiente per ritenere la gravità indiziaria se la valutazione del giudice di merito è logicamente motivata.
- La natura illecita di uno scambio può essere desunta per indizi (conteggio delle conversazioni, ruolo noto di terzi coinvolti, modalità dell'incontro) anche in assenza di prova materiale immediata della sostanza.
- La possibilità di ricondurre i fatti a differenti fattispecie penali (es. art.73, comma 4 vs comma 5) non è determinante, nella fase cautelare, se entrambe le qualificazioni consentono l'adozione di misure non detentive: la diversa qualificazione non garantisce automaticamente beneficio cautelare.
- Il decorso del tempo rispetto ai fatti non esclude automaticamente esigenze cautelari: il giudice deve valutare la persistenza di rischi (reiterazione, pericolo per le indagini) e può ritenere sufficienti misure meno afflittive se le esigenze risultano attenuate.
- Quando il pericolo di reiterazione è attenuato (ad es. ruolo marginale o giovane età), il giudice può sostituire la custodia cautelare con misure non detentive idonee a tutelare le esigenze cautelari residue.
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