Sentenza n. 146/2026 - Pescara, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento del decreto di revoca del nulla osta per lo svolgimento del lavoro subordinato P-PE/L/Q/2023/101638 emesso in data 5.9.2024 , Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 27\8\2025 : annullamento decreto Prot nr 50803 del 30.06.2025 con il quale il Sui di Pescara, a seguito di riesame disposto con ordinanza collegiale dal Tar di Pescara, depositato con modalità telematiche nella segreteria sezionale del Tar di Pescara in data 4.7.2025 ha confermato il provvedimento del 5.9.2024, Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 13\12\2025 : decreto del Sui di Pescara , Prot nr 82879.2025 del 23.10.2025 di rigetto dell’autorizzazione propedeutica al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato, successivo provvedimento confermativo adottato in riesame e diniego dell'autorizzazione propedeutica al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto del 5 settembre 2024 con cui era stato revocato il nulla osta per lavoro subordinato, nonché, con motivi aggiunti, il successivo decreto del 30 giugno 2025, adottato a seguito del riesame disposto in sede cautelare, e il diniego del 23 ottobre 2025 relativo all'autorizzazione propedeutica al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. La vicenda traeva origine dal rilascio automatico del nulla osta, ai sensi dell'art. 42 d.l. 73/2022, a fronte di 41 domande presentate dal medesimo datore di lavoro. L'Ispettorato territoriale del lavoro aveva rilevato carenza della capacità economica del datore, assenza di documentazione, mancata asseverazione e, successivamente, ulteriori irregolarità nelle asseverazioni, nel bilancio e nell'indicazione delle sedi di lavoro. Il ricorrente contestava, in particolare, la validità delle notifiche effettuate presso la PEC indicata nella domanda, la mancata o insufficiente verifica dei presupposti economici e documentali, l'omesso ricorso al soccorso istruttorio e il fatto di essere entrato in Italia dopo il rilascio del visto consolare ma dopo la revoca del nulla osta. Deduceva inoltre l'illegittimità del diniego dell'autorizzazione per attesa occupazione.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, poiché il provvedimento originario di revoca era stato superato dal successivo provvedimento confermativo adottato in sede di riesame. Ha respinto i primi motivi aggiunti, ritenendo legittimo il nuovo diniego fondato sul venir meno dell'interesse e della partecipazione del datore di lavoro: il datore non aveva proceduto alla stipula del contratto di soggiorno né aveva confermato la domanda di nulla osta ai sensi dell'art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998. Tale circostanza è stata ritenuta sufficiente a giustificare la revoca definitiva e assorbente rispetto alle ulteriori questioni relative alle irregolarità documentali ed economiche. Ha inoltre respinto i secondi motivi aggiunti. Il permesso per attesa occupazione presuppone, secondo il giudice, la perdita di un posto di lavoro; anche ammettendo che il disinteresse del datore nell'ambito dei flussi possa rilevare, il ricorrente era entrato in Italia dopo la revoca del nulla osta e non poteva quindi essere considerato legittimamente soggiornante per lavoro nell'ambito della procedura. I procedimenti relativi al nulla osta e al visto d'ingresso sono collegati ma autonomi: il rilascio del visto non sana la precedente revoca del nulla osta. Le notifiche presso la PEC indicata nella domanda sono state ritenute valide in quanto tale indirizzo equivaleva a domicilio eletto; ogni eventuale irregolarità sarebbe comunque stata sanata dalla piena conoscenza degli atti dimostrata dalla proposizione del ricorso. Spese compensate per la peculiarità e complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 42 d.l. 73/2022
Consente il rilascio automatico e telematico del nulla osta all'ingresso, senza controllo preventivo, nella fattispecie considerata.
art. 44 d.l. 73/2022
Richiede l'asseverazione relativa ai presupposti dell'istanza; la relativa mancanza o irregolarità è stata valorizzata dall'amministrazione nel procedimento di revoca.
art. 22 d.lgs. 286/1998
il permesso in attesa di occupazione può essere rilasciato solo allo straniero che “perde il posto di lavoro”
Il permesso per attesa occupazione è collegato alla perdita di un rapporto di lavoro e non costituisce, nella fattispecie, uno strumento per regolarizzare l'ingresso effettuato dopo la revoca del nulla osta.
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata ritenuta applicabile ratione temporis e imponeva la conferma della domanda di nulla osta; la mancata conferma da parte del datore ha giustificato la revoca definitiva.
art. 47 c.c.
L'indirizzo PEC obbligatoriamente indicato nella domanda è stato considerato domicilio eletto per le comunicazioni relative all'istanza.
d.P.R. 394/1994
Le modalità di notifica dei provvedimenti allo straniero rilevano ai fini della prova della conoscenza dell'atto; nel caso concreto le notifiche presso la PEC indicata nella domanda sono state ritenute valide.
Massime di principio
- Il rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato non rende irrilevante la revoca del nulla osta: il procedimento per il nulla osta, promosso dal datore di lavoro presso lo Sportello unico, e quello per il visto, promosso dallo straniero presso l'autorità consolare, sono collegati ma strutturalmente e funzionalmente autonomi.
- Lo straniero che entra in Italia dopo la revoca del nulla osta non può essere considerato legittimamente soggiornante per lavoro nell'ambito della procedura dei flussi e non può fondare su tale ingresso una pretesa alla regolarizzazione per una sopravvenuta condizione di disoccupazione.
- La mancata partecipazione del datore di lavoro alla stipula del contratto di soggiorno e la mancata conferma della domanda di nulla osta, quando richieste dalla disciplina applicabile ratione temporis, sono sufficienti a giustificare la revoca definitiva del nulla osta e assorbono le ulteriori contestazioni relative agli altri presupposti.
- L'indirizzo PEC obbligatoriamente indicato dal richiedente nella domanda telematica può valere come domicilio eletto per le comunicazioni e le notifiche relative al procedimento; eventuali irregolarità della notificazione sono comunque sanate dalla proposizione del ricorso, quando questa dimostri la piena conoscenza dell'atto.
- Il ricorso contro un provvedimento di revoca è improcedibile quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un successivo provvedimento confermativo sostitutivo o comunque integralmente assorbente del precedente, che deve essere impugnato con motivi aggiunti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 611/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 612/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 613/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 614/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 615/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 mar 2026Sentenza n. 616/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →