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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29554/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno 2006. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento del ricorso, ma la CTR Lazio, in parziale riforma, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. In cassazione il contribuente ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 148, 156 e 160 c.p.c. e dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la notificazione dell’avviso di accertamento fosse inesistente o insanabilmente nulla perché effettuata a mani di un soggetto asseritamente privo di qualsiasi collegamento con il suo domicilio fiscale, in un luogo diverso e non riferibile al destinatario; ha inoltre sostenuto che il consegnatario non fosse addetto alla casa e che mancasse l’indispensabile relata di notifica completa degli elementi certificativi richiesti.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando l’avviso di accertamento è notificato ai sensi dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 mediante raccomandata inviata direttamente dall’ufficio e la consegna avviene a persona diversa dal destinatario, è sufficiente che il consegnatario sia individuato dal notificante come legittimato alla ricezione. Nel caso concreto risultava agli atti la relata di notifica, dalla quale emergeva che la consegna era avvenuta presso il domicilio del contribuente a un soggetto qualificatosi come fratello del destinatario; era inoltre stata apposta la firma sul registro di consegna e sull’avviso di ricevimento. La Corte ha escluso la necessità di una successiva raccomandata informativa e ha ribadito che in tale ipotesi non si applicano le regole della legge n. 890 del 1982, ma quelle del servizio postale ordinario. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del contribuente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente per contestare la validità della notificazione, ma la Corte ritiene infondato il motivo alla luce della disciplina speciale della notifica dell’avviso di accertamento.

  • art. 148 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente per sostenere la mancanza di una relata di notifica adeguata; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 156 c.p.c.

    È invocato per negare la sanatoria di una notifica asseritamente inesistente; la Corte esclude l’inesistenza della notifica e quindi la rilevanza della doglianza.

  • art. 160 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi della notificazione; la Corte non ne fa applicazione in senso favorevole al ricorso.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato quale disciplina della notificazione degli atti tributari, ma la Corte valorizza la notifica eseguita secondo il modello dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973.

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973

    Quando l’avviso di accertamento è notificato mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell’ufficio e consegna a persona diversa dal destinatario, è sufficiente che il consegnatario sia individuato dal notificante come legittimato alla ricezione.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    La costituzione dell’Agenzia è avvenuta oltre i termini di legge soltanto per eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella notificazione dell’avviso di accertamento eseguita tramite invio diretto della raccomandata da parte dell’ufficio, la consegna a persona diversa dal destinatario è valida se il consegnatario è identificato dal notificante come soggetto legittimato alla ricezione.
  • In tale ipotesi non è necessario applicare la disciplina della legge n. 890 del 1982 né inviare una successiva raccomandata informativa, operando le regole del servizio postale ordinario.
  • La censura di inesistenza della notificazione non può essere accolta quando dagli atti risulti una consegna effettuata presso il domicilio del destinatario e la sottoscrizione del consegnatario sull’avviso di ricevimento e sul registro di consegna.
  • La dedotta mancanza o incompletezza della relata non determina accoglimento del ricorso se la documentazione acquisita agli atti consente comunque di verificare la ritualità della notificazione e l’avvenuta consegna a soggetto qualificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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