Cassazione Penale, Sentenza n. 7721/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto con cui il Tribunale del riesame di Catanzaro, in sede di appello, ha rigettato l'istanza della difesa volta alla revoca della misura cautelare dell'obbligo quotidiano di presentazione alla Polizia giudiziaria, applicata dal luglio 2023 in sostituzione degli arresti domiciliari, in relazione all'incolpazione per reati richiamati negli artt. 110, 56, 629 c.p., aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che con provvedimento del 9 gennaio 2025 è stata revocata la misura cautelare impugnata e la difesa ha comunicato la rinuncia a motivi di ricorso il 10 gennaio 2025. Ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p. il ricorso è inammissibile; inoltre, seguendo il principio di giurisprudenza (Sez. 4, n. 45618/2021), non è stata disposta condanna alle spese né l'obbligo di versamento di somme in favore della Cassa per le ammende, poiché la sopravvenuta mancanza di interesse non configura soccombenza.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Norma indicata tra le fattispecie di accusa; la sentenza non interpreta il contenuto sostanziale della norma ma la cita come riferimento della contestazione penale
art. 56 c.p.
Norma relativa alla partecipazione al reato menzionata tra le accuse; non oggetto di interpretazione decisoria nella sentenza
art. 629 c.p.
Norma relativa al reato contestato; citata come parte della imputazione ma non interpretata nel merito dalla Corte
art. 416-bis c.p. (comma 1)
Aggravante richiamata nell'imputazione; la decisione non entra nell'interpretazione sostanziale della norma, la cita come contesto della misura cautelare
art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
Norma procedurale applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla revoca della misura cautelare
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021 (Puja)
Principio richiamato secondo cui la sopravvenuta carenza d'interesse non configura soccombenza e, se derivante da causa non imputabile al ricorrente, esclude la condanna alle spese e il pagamento alla Cassa per le ammende
Massime di principio
- Se la misura cautelare impugnata viene revocata prima della decisione di merito, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La sopravvenuta mancanza di interesse dovuta a fatti non imputabili al ricorrente (es. revoca della misura da parte dell'organo che l'ha disposta) non configura soccombenza: di norma non si dispone la condanna alle spese né l'obbligo di versamento alla Cassa per le ammende
- È importante che la difesa notifichi tempestivamente alla Corte ogni avvenuta modifica della situazione soggettiva che possa incidere sull'interesse al ricorso (ad es. revoca della misura), per evitare inutili oneri processuali
- Se permangono effetti collaterali o conseguenze di ordine diverso (es. annotazioni amministrative, esigenze probatorie collegate alla decisione), va valutato se sussista ancora interesse a proseguire l'impugnazione nonostante la revoca formale della misura
- Quando si verifica una sopravvenuta carenza di interesse, la strategia difensiva può essere orientata a ottenere una declaratoria di inammissibilità o estinzione del ricorso senza soccombenza, così da evitare condanne per spese processuali
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7518/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7519/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7521/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7522/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7525/2025 del 25/02/2025
- Sentenza penale · 25 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7526/2025 del 25/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →