Cassazione Civile, Ordinanza n. 19988/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento notificata nel 2014, collegata a una precedente cartella di pagamento. In primo grado aveva ottenuto l'accoglimento del ricorso perché il giudice tributario aveva ritenuto irregolare la notifica della cartella presupposta, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in luogo diverso dalla residenza risultante dai documenti prodotti. In appello, però, la CTR ha ritenuto valido il procedimento notificatorio e ha rigettato le doglianze. In Cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 24, comma 2, D.Lgs. 546/1992, per avere la CTR considerato inammissibile, perché proposta solo con memoria illustrativa, la contestazione sulla notifica; 2) violazione delle stesse norme per avere la CTR dichiarato d'ufficio l'inammissibilità dei motivi introdotti con memoria senza contraddittorio; 3) violazione degli artt. 112, 138, 139, 140, 156 c.p.c., 26 d.P.R. 602/1973, 60 d.P.R. 600/1973 e 8, comma 4, L. 890/1982, per avere la CTR trascurato presunti vizi non sanabili della notifica della cartella.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi, trattati congiuntamente. Ha affermato che la CTR aveva correttamente valorizzato la ritualità della notifica della cartella di pagamento, atto presupposto dell'intimazione. Il contribuente, pur avendo trasferito la residenza, aveva comunque ricevuto la comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale e quindi era stato posto in condizione di conoscere la pretesa e difendersi. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la nullità della notifica di atti impositivi, e a maggior ragione della cartella di pagamento, è sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. quando l'atto sia comunque pervenuto a conoscenza del destinatario. Poiché tale ratio decidendi era di per sé sufficiente a sorreggere la decisione, le ulteriori censure sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato come parametro del dedotto vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ravvisa la violazione invocata.
art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per contestare l'asserita tardività/inammissibilità di alcune difese; la Corte esclude la fondatezza della censura alla luce della ratio decisiva sulla validità della notifica.
art. 138 c.p.c.
Richiamato tra le norme sul procedimento notificatorio, ma la Corte ritiene comunque sanato l'eventuale vizio per raggiungimento dello scopo.
art. 139 c.p.c.
Richiamato tra le norme sulla notifica, senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma decisiva.
art. 140 c.p.c.
Norma che disciplina la notifica in caso di irreperibilità relativa; nel caso concreto la Corte evidenzia che la comunicazione di avvenuto deposito è pervenuta al destinatario.
art. 156 c.p.c.
Applicato il principio di sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, anche con riferimento agli atti impositivi e alla cartella di pagamento.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dal ricorrente quale norma sulla notificazione della cartella, ma non ritenuto violato.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in tema di notificazioni degli atti tributari; la Corte ribadisce che il rinvio alle norme del c.p.c. consente l'applicazione della sanatoria ex art. 156 c.p.c.
art. 8, comma 4, L. n. 890 del 1982
Richiamato dal ricorrente nel contestare il procedimento notificatorio; la Corte non ravvisa un vizio idoneo a invalidare l'atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La nullità della notificazione di un atto impositivo o della cartella di pagamento è sanata quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, cioè quando il destinatario ne abbia avuto conoscenza effettiva ed sia stato posto in condizione di difendersi.
- Per le cartelle di pagamento, il giudice deve verificare se eventuali irregolarità del procedimento notificatorio abbiano inciso concretamente sulla conoscenza dell'atto; se la comunicazione di avvenuto deposito è stata ricevuta, non può parlarsi di inesistenza della notifica e l'eventuale nullità resta sanata.
- Quando la decisione di merito si fonda su una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggerla, le censure dirette contro ulteriori argomentazioni diventano inammissibili per difetto di interesse se l'accoglimento non potrebbe comunque condurre alla cassazione della sentenza.
- Nel processo tributario, la deduzione di vizi relativi alla notifica dell'atto presupposto deve confrontarsi con il principio del raggiungimento dello scopo della notificazione, che può rendere irrilevanti irregolarità formali non preclusive della conoscenza dell'atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19805/2023 del 12/07/2023
- ordinanza_civile · 12 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19806/2023 del 12/07/2023
- ordinanza_civile · 12 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19809/2023 del 12/07/2023
- ordinanza_civile · 12 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19810/2023 del 12/07/2023
- ordinanza_civile · 12 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19811/2023 del 12/07/2023
- ordinanza_civile · 12 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 19812/2023 del 12/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →