Sentenza n. 6623/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento dell’ordinanza n. 7/2024, protocollo n. 0006416/2024 del 24.01.2024, notificata alla ricorrente in data 25.02.2024 dal Comune di Anzio, avente ad oggetto “Ordinanza di sgombero e richiesta di indennità per occupazione sine titulo di immobile abusivo acquisito trascritto al patrimonio comunale”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sgombero dell'immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale e di avvio delle procedure per il recupero dell'indennità di occupazione sine titulo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha originariamente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto davanti al TAR a seguito dell'opposizione del Comune. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001, sostenendo che non le sarebbero stati notificati l'ordine di demolizione del 1999 e il successivo accertamento dell'inottemperanza; da ciò avrebbe dovuto derivare l'inefficacia degli atti successivi, compresa l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale e l'ordinanza di sgombero. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per travisamento, omessa valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta e carenza di diligenza nell'istruttoria, in relazione alla mancata notifica dell'ordine di demolizione, nonché violazione dell'art. 97 Cost. È stato inoltre prospettato, nella parte in fatto e senza autonoma articolazione, che l'indennità di occupazione non fosse dovuta perché l'immobile sarebbe stato inagibile e inabitabile e non occupato dal 28 giugno 2016.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla notificazione dell'ordine di demolizione, all'accertamento dell'inottemperanza e alla legittimità dell'ordinanza di sgombero. Il Comune ha documentato l'esecuzione dell'ordinanza mediante verbale di presa di possesso del 4 febbraio 2025. Poiché l'immobile era già entrato nella proprietà comunale per effetto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e non era più nella disponibilità della ricorrente, l'eventuale annullamento dell'ordine di sgombero non avrebbe procurato alla stessa alcun vantaggio concreto e attuale. La ricorrente non ha neppure dichiarato, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., di avere interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori. Quanto alla pretesa non debenza dell'indennità di occupazione, il giudice ha rilevato che l'ordinanza si limitava a preannunciare il recupero di una somma non ancora specificata, senza produrre effetti lesivi attuali; la relativa censura è stata quindi ritenuta inammissibile per difetto di interesse. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 1199/1971
Disciplina l'opposizione dell'amministrazione al ricorso straordinario e consente la trasposizione del ricorso davanti al giudice amministrativo.
art. 48, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale amministrativa.
art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001
Invocato dalla ricorrente in relazione alla notificazione dell'ordine di demolizione, all'accertamento dell'inottemperanza e agli effetti acquisitivi; il giudice non ne ha esaminato il merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente, quando l'annullamento non è più utile, la pronuncia sull'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori, purché la parte dichiari tale interesse; nel caso concreto tale interesse non è stato manifestato.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Impone la dichiarazione di improcedibilità quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato per l'avviso alle parti circa i profili di improcedibilità rilevati dal collegio.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente quale parametro del dovere di diligenza e buona azione amministrativa, senza esame di merito da parte del giudice.
Massime di principio
- L'esecuzione dell'ordinanza di sgombero, con la conseguente perdita della disponibilità dell'immobile da parte del destinatario, determina la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento dell'atto quando l'eventuale pronuncia favorevole non possa procurare un'utilità concreta e attuale.
- Quando l'annullamento dell'atto non è più utile, il giudice amministrativo può accertarne l'illegittimità ai fini risarcitori solo se la parte manifesta espressamente tale interesse ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.; in mancanza, il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Un provvedimento che si limiti a preannunciare l'avvio del recupero di un'indennità, senza quantificare la somma né adottare una concreta ingiunzione di pagamento, non produce un effetto lesivo attuale in ordine alla debenza dell'indennità; la relativa censura è pertanto inammissibile per difetto di interesse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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