Ordinanza n. 42/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) degli atti della procedura selettiva interna per titoli per la progressione tra aree “in deroga” di 16 funzionari amministrativi, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del contratto collettivo in data 16 novembre 2022, indetta con determinazione n. 64/2025; b) in particolare, del provvedimento di esclusione comunicato con nota del 4 novembre 2025; c) della determinazione n. 180/2025 di approvazione della graduatoria degli idonei; d) dei verbali della commissione, incluso il verbale n. 6 in data 13 ottobre 2025 nella parte in cui dispone l’esclusione dell’interessata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura selettiva interna per titoli per la progressione tra aree di funzionari amministrativi, approvazione della graduatoria e atti della commissione
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, gli atti della procedura selettiva interna per titoli, indetta ai sensi dell'art. 13, comma 6, del contratto collettivo del 16 novembre 2022, per la progressione tra aree di 16 funzionari amministrativi. In particolare, ha contestato il provvedimento di esclusione comunicato il 4 novembre 2025, la determinazione di approvazione della graduatoria degli idonei e i verbali della commissione, incluso il verbale n. 6 del 13 ottobre 2025 nella parte relativa alla sua esclusione. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell'udienza pubblica per la decisione di merito l'11 giugno 2026, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una sospensione degli atti impugnati. Ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti utilmente collocati nella graduatoria, poiché la notifica del ricorso risultava perfezionata, quanto ai destinatari, nei confronti di una sola controinteressata. L'integrazione deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, con deposito della relativa documentazione entro i successivi quindici giorni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare; il comma 10 consente, quando le esigenze cautelari siano adeguatamente tutelabili, di fissare con priorità l'udienza di merito senza concedere la sospensione richiesta.
art. 55, comma 10, c.p.a.
ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato applicato per fissare direttamente l'udienza pubblica di merito, ritenendo così adeguatamente tutelate le esigenze cautelari della ricorrente.
art. 13, comma 6, contratto collettivo del 16 novembre 2022
art. 13, comma 6, del contratto collettivo in data 16 novembre 2022
È indicato quale base normativa della procedura selettiva interna per la progressione tra aree, ma l'ordinanza non ne svolge un'interpretazione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene che le esigenze cautelari possano essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida fissazione dell'udienza di merito, può applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a. e omettere la sospensione dell'atto impugnato.
- Se il ricorso incide sulla posizione di più soggetti utilmente collocati in una graduatoria, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati necessari non raggiunti dalla notificazione originaria, fissando termini per l'adempimento e per il deposito della prova.
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