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Sentenza

Sentenza del 21/07/2015 n. 1611 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Plusvalenza accertata al venditore sulla base del valore di acquisto concordato con il venditore

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva determinato una plusvalenza non dichiarata assumendo come prezzo di vendita il valore di 183.000 euro, concordato dall'acquirente nell'ambito di un accertamento con adesione, invece dei 100.000 euro indicati nell'atto di vendita. La contribuente contestava che tale valore potesse esserle opposto, poiché non aveva partecipato al procedimento dell'acquirente, e sosteneva che l'art. 68 TUIR facesse riferimento al prezzo effettivamente percepito. Deduceva inoltre l'assenza di adeguata prova del maggior prezzo, la violazione del divieto di doppia imposizione e del principio del contraddittorio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e annullato la sentenza di primo grado, ritenendo che il valore concordato dall'acquirente non fosse automaticamente opponibile alla venditrice rimasta estranea all'accertamento con adesione. Tale valore costituiva nei suoi confronti soltanto un'indicazione, che avrebbe dovuto essere corroborata da ulteriori elementi, come il reale valore di mercato. La perizia prodotta dalla contribuente, non contestata, risultava coerente con il prezzo dichiarato nell'atto di vendita. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 68 TUIR

    La determinazione della plusvalenza deve fondarsi sul corrispettivo effettivamente percepito e sugli elementi fiscalmente rilevanti previsti dalla norma; il maggior valore accertato nei confronti dell'acquirente non equivale automaticamente al maggior prezzo incassato dal venditore.

  • Art. 163 TUIR

    È stato invocato il principio secondo cui la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza del medesimo presupposto, anche se la sentenza non fonda espressamente su tale disposizione la decisione finale.

  • Art. 38, comma 7, DPR 600/1973

    È stato richiamato il principio del contraddittorio e della partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento; il soggetto estraneo all'accertamento dell'altra parte non può subirne automaticamente gli effetti.

  • Art. 1309 c.c.

    Il riconoscimento o la definizione compiuti da uno solo dei condebitori non producono effetti nei confronti del condebitore che non li abbia compiuti. Il concordato tributario è stato assimilato a un riconoscimento del debito.

  • R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, artt. 20 e 21

    Le disposizioni sono richiamate alla luce della parziale dichiarazione di incostituzionalità e dell'applicazione dei principi ordinari in materia di obbligazioni solidali, escludendo l'efficacia automatica del concordato concluso da un solo contribuente.

  • Corte costituzionale, 16 maggio 1968, n. 48

    La pronuncia è richiamata per il principio secondo cui l'accordo tributario concluso da uno soltanto dei soggetti interessati non può vincolare gli altri soggetti rimasti estranei.

  • Cassazione, n. 4012 del 1975

    La sentenza richiama il principio per cui il concordato tributario raggiunto da un erede non è opponibile al legatario che non vi abbia partecipato, principio applicato analogicamente al rapporto tra acquirente e venditore.

Massime di principio

  • Il valore definito dall'acquirente mediante accertamento con adesione non può essere automaticamente utilizzato per determinare la plusvalenza imponibile del venditore che non abbia partecipato a quel procedimento.
  • Un accordo fiscale sottoscritto da uno dei soggetti coinvolti produce, di regola, effetti nei confronti del partecipante, ma non vincola automaticamente il soggetto estraneo, salvo autonoma e specifica prova del maggior corrispettivo.
  • Per contestare il prezzo dichiarato dal venditore, l'Amministrazione deve fornire elementi ulteriori e concreti, quali dati di mercato, comparabili, pagamenti effettivi o altri indizi gravi, precisi e concordanti.
  • La mera coincidenza tra valore accertato ai fini dell'imposta di registro e prezzo effettivo della compravendita non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'esistenza di una maggiore somma percepita dal venditore.
  • Una perizia non contestata e coerente con il prezzo indicato nell'atto può costituire un elemento probatorio idoneo a superare la presunzione di corrispondenza tra valore fiscale e prezzo reale.
  • Il diritto di difesa richiede che il contribuente possa partecipare al procedimento dal quale derivano gli elementi utilizzati contro di lui; la semplice conoscenza dell'accertamento rivolto a un'altra parte non equivale necessariamente a partecipazione.

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