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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40139/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un unico motivo, l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione rileva però che la censura è formulata in modo generico e indeterminato: il ricorso non specifica quali elementi concreti sorreggano la doglianza e non consente di individuare i rilievi mossi alla decisione impugnata. La motivazione della sentenza di appello viene considerata logicamente corretta, e proprio per questo l'assenza di specificità del motivo impedisce il sindacato di legittimità. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Viene richiamato come parametro della dedotta omissione di immediata declaratoria di cause di proscioglimento, ma il motivo è ritenuto non specifico e quindi non scrutinabile nel merito.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La Corte lo utilizza per affermare che l'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici e determinati; la mancanza di tali requisiti rende il ricorso generico e inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e contenere l'indicazione puntuale degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura; la mera affermazione di violazione di legge, senza critica argomentata della motivazione impugnata, integra genericità e inammissibilità.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione logicamente coerente, il ricorso non può limitarsi a contestazioni apodittiche o indeterminate, ma deve individuare con precisione gli errori denunciati per consentire il controllo di legittimità.
  • La deduzione di una violazione dell'art. 129 c.p.p. richiede una censura che metta concretamente in discussione l'omessa declaratoria di una causa di proscioglimento evidente; in difetto, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime ordinario previsto dal codice di rito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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