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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28618/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha rigettato il reclamo avverso il D.M. 5 luglio 2022 di proroga biennale della sottoposizione al regime detentivo speciale ex art. 41-bis. Il ricorrente ha dedotto: (i) questione di illegittimità costituzionale degli artt. 41-bis l. 26 luglio 1975, n. 354 e dell'art. 1, comma 3, d.l. 31/10/2022, n. 162 conv. nella l. 30/12/2022, n. 199, per violazione dell'art. 13, secondo comma, Cost. (riserva di giurisdizione), sostenendo che la novella del 2022 trasforma i profili di trattamento in materia sostanzialmente penale e preclude l'accesso ai benefici (permessi premio, lavoro all'esterno, misure alternative) rendendo la materia sottratta al sindacato giudiziario; (ii) vizio di motivazione del Tribunale di sorveglianza, che avrebbe fondato la proroga su elementi di biografia passata e informazioni generiche senza adeguata prova della persistenza di contatti con l'organizzazione criminale e senza considerare la presunta rieducazione e comportamento positivo del detenuto.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale richiamando la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale e della Cassazione, secondo cui l'applicazione del regime 41-bis da parte dell'autorità amministrativa è compatibile con l'art. 13 Cost. e con la riserva di giurisdizione, soprattutto in considerazione della natura temporanea della misura, degli spazi minimi di relazionalità garantiti al detenuto e del controllo giurisdizionale previsto sulle ragioni della misura e delle sue proroghe. Quanto alla novella del 2022 (art. 1, comma 3, d.l. 31/10/2022, n. 162 conv. in l. n. 199/2022) la Corte ha ritenuto che essa non introduca novità tali da mutare radicalmente la natura e le connotazioni strutturali dell'art. 41-bis; la disposizione che differisce la concessione di benefici fino alla revoca/non proroga del 41-bis è stata interpretata come coerente con la finalità del regime speciale e non idonea, di per sé, a mutare la disciplina sotto il profilo costituzionale. Inoltre la Cassazione ha ricordato il limite del proprio sindacato (comma 2-sexies): in sede di legittimità è possibile censurare solo violazioni di legge o mancanza/apparentemente assenza di motivazione; non è consentito un nuovo giudizio di merito sui fatti. La motivazione del Tribunale di sorveglianza è stata ritenuta adeguata e sufficiente: le informative investigative e i comportamenti del detenuto (direttive ritenute impartite in passato, aiuti della figlia in una prova scolastica, missiva criptica del fratello) giustificavano la statuizione di persistenza dei collegamenti e la proroga del 41-bis. Conseguente condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354

    La Corte ha confermato la compatibilità dell'istituto con la Costituzione e con la riserva di giurisdizione; il regime è temporaneo, finalizzato a neutralizzare collegamenti con l'esterno, e la sua applicazione/ampliamento da parte dell'autorità amministrativa è stata ritenuta legittima in base alla giurisprudenza consolidata.

  • art. 1, comma 3, d.l. 31/10/2022, n. 162, conv. con modificazioni dalla l. 30/12/2022, n. 199

    «I benefici di cui al comma 1, possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato»

    La modifica legislativa è stata interpretata come conferma dell'intendimento del legislatore di limitare l'accesso ai benefici per i sottoposti a 41-bis fino alla cessazione del regime; tuttavia la Corte ha ritenuto che la novella non abbia mutato in modo sostanziale la natura dell'istituto né abbia inciso sui principi già affermati dalla giurisprudenza costituzionale.

  • art. 13 Cost. (secondo comma)

    La Corte ha ritenuto che la riserva di giurisdizione prevista dall'art. 13 non sia violata dall'attuale assetto normativo in materia di 41-bis, alla luce della temporaneità della misura e del controllo giurisdizionale esercitato sui provvedimenti applicativi e sulle proroghe.

  • comma 2-sexies (limite del sindacato di legittimità)

    Richiamato come parametro procedurale: la Cassazione può sindacare l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza solo per violazione di legge o per mancanza o mera apparenza di motivazione; non è ammesso il rinnovato esame di merito sui fatti.

  • richiamo a giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte EDU (sentenze varie citate)

    La sentenza si fonda su pacifiche pronunce precedenti della Corte costituzionale e della Cassazione che hanno già ritenuto compatibile il 41-bis con la Costituzione e con i limiti imposti dai diritti convenzionali ove sussista controllo giurisdizionale e temporaneità della misura.

Massime di principio

  • Le censure costituzionali avverso l'applicazione o la proroga del regime 41-bis sono, di norma, dichiarate manifestamente infondate alla luce della giurisprudenza consolidata: è difficile ottenere l'annullamento con argomentazioni generiche sulla presunta conversione in materia penale.
  • La novella legislativa che preclude l'accesso a benefici penitenziari per i detenuti sottoposti a 41-bis fino alla revoca/non proroga è stata interpretata come adeguamento coerente con la struttura e la finalità del regime e non come trasformazione sostanziale della pena; pertanto non giustifica automaticamente un riesame costituzionale.
  • In Cassazione il sindacato è limitato a questioni di diritto, inesistenza o apparente carenza di motivazione: non è possibile rinnovare il giudizio sui fatti o sostituire la valutazione di merito del Tribunale di sorveglianza.
  • Per contrastare efficacemente la proroga del 41-bis occorre proporre argomentazioni precise e documentate: ad esempio dimostrare prova nuova e concreta di distacco dall'organizzazione, la palese infondatezza delle informative investigative su cui si basa la proroga o violazioni formali della procedura amministrativa/penitenziaria.
  • Comportamenti recenti che possono essere valutati come indice di mantenimento dei collegamenti (messaggi criptici, attività di intermediazione, aiuti esterni per finalità illecite) sono considerati elementi rilevanti per giustificare la proroga; la loro esistenza rende più difficile il successo del ricorso.

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