Cassazione Penale, Sentenza n. 29909/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che aveva applicato gli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 110, 512-bis e 416-bis.1 c.p. con riferimento a MCF s.r.l. (capo 4), art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 (capo 5) e artt. 110, 512-bis e 416-bis.1 c.p. con riferimento a SAFRA s.r.l. (capo 7). Il ricorrente ha dedotto: 1) errata applicazione dell'art. 512-bis per carenza di indicazione concreta delle condotte elusive; 2) errata applicazione dell'art. 416-bis.1 per mancata indicazione di appartenenza a sodalizio; 3) vizi di motivazione in relazione all'art. 8 D.Lgs. 74/2000 (contestazioni su fatture/operazioni inesistenti e rilevanza dei pagamenti tracciati); 4) manifesta illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo in parte. Ha dichiarato inammissibili le censure che si risolvevano in nuova valutazione dei fatti e ha confermato la sussistenza dei gravi indizi per art. 512-bis c.p. e per l'art. 8 D.Lgs. 74/2000; tuttavia ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., per carenza di motivazione su tale punto (il GIP l'aveva esclusa). Ha disposto il rinvio al Tribunale di Milano - Sezione per il riesame delle misure cautelari personali per nuovo giudizio esclusivamente sull'aggravante 416-bis.1. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
Reato istantaneo con effetti permanenti: si configura quando beni formalmente intestati ad altri sono in realtà riferibili al soggetto per volontà elusiva delle misure di prevenzione patrimoniali; non è necessario che la misura di prevenzione sia già adottata; la volontà elusiva e la diversità tra titolarità formale e di fatto possono essere desunte da intercettazioni e comportamenti.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante collegata all'appartenenza a un sodalizio di stampo mafioso: la sua applicazione richiede motivazione specifica e indicazione di elementi che riferiscano il soggetto al sodalizio; la mancanza di motivazione sul punto comporta annullamento e rinvio.
art. 8 D.Lgs. n. 74/2000
Norma penale in materia fiscale contestata per operazioni/fatture inesistenti; la valutazione dell'esistenza delle operazioni tiene conto della struttura aziendale, della manodopera formalmente assunta e dei flussi finanziari tracciati, e può essere supportata da elementi indiziari quali l'assenza di una reale struttura operativa.
art. 273 cod. proc. pen.
Definisce il requisito dei gravi indizi di colpevolezza; in Cassazione le censure relative alla gravità indiziaria sono ammesse solo se tradotte in violazione di norme o in manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione.
art. 274 cod. proc. pen.
Disciplina le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento, reiterazione); la loro sussistenza deve risultare da motivazione concreta e non meramente ricavata da elementi di fatto non attuali o non adeguatamente collegati.
art. 12-quinquies d.l. n. 306/1992 (norma originaria ora 512-bis c.p.)
Origina la fattispecie dell'elusione di misure di prevenzione patrimoniali: punisce l'utilizzo di interposizioni e strumenti simulativi volti a sottrarre beni all'azione ablativa, con efficacia anche se la misura di prevenzione non è ancora stata emessa.
Massime di principio
- In Cassazione i ricorsi avverso misure cautelari non possono contestare librettamente la valutazione dei fatti: sono ammissibili le censure solo se riguardano violazioni di legge o la manifesta illogicità, contraddittorietà o assoluta mancanza della motivazione.
- Per l'art. 512-bis è sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, che la titolarità formale dei beni non corrisponde a quella di fatto e che vi è la volontà di eludere le misure di prevenzione; intercettazioni e ruoli fittizi (amministratore di facciata che non esercita poteri reali) possono costituire gravi indizi.
- L'aggravante ex art. 416-bis.1 richiede una motivazione puntuale: se un giudice di primo grado l'ha esclusa, il giudice che la riconosce deve fornire elementi chiari che giustifichino la diversa valutazione, altrimenti la decisione è annullabile.
- In ipotesi di fatture o operazioni inesistenti, la presenza di pagamenti tracciati e registrazioni non è automaticamente decisiva: va valutata insieme alla struttura aziendale reale e agli scopi effettivi dell'operazione; la mancanza di struttura e la funzione di schermo possono sostenere l'impianto indiziario.
- Le esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione) devono poggiare su fatti attuali e motivati; l'affermazione di una pericolosità basata unicamente su comportamenti passati e su presenze societarie occasionali può essere insufficiente se non adeguatamente collegata al rischio concreto di nuove condotte.
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