Cassazione Penale, Ordinanza n. 40129/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità per tentata estorsione. Con due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, censurando la ricostruzione dei fatti e la valutazione della condotta contestata. La difesa sosteneva, in sostanza, che la motivazione di merito fosse erronea o insufficiente; tuttavia il ricorso si limitava a riproporre le doglianze già formulate in appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata e mirando, di fatto, a ottenere una nuova valutazione del compendio fattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che entrambi i motivi erano meramente reiterativi delle censure già esaminate e disattese in appello, dunque non specifici ma solo apparenti. Ha inoltre osservato che le doglianze tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 56 e 629 c.p.
La condotta descritta come minaccia nei confronti della persona offesa, finalizzata a conseguire un profitto, è stata ritenuta dalla corte di merito idonea a integrare la tentata estorsione.
art. 56 c.p.
Richiamato quale norma sul delitto tentato, in relazione alla contestazione di tentata estorsione.
art. 629 c.p.
Richiamato quale norma incriminatrice dell'estorsione, rispetto alla quale il fatto è stato qualificato in forma tentata.
art. 616 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito.
art. 606 c.p.p.
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le doglianze non erano specifiche e miravano a una rivalutazione del fatto in sede di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità i motivi di ricorso devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure già respinte in appello integra un motivo non specifico e quindi inammissibile.
- La Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione del fatto o delle prove secondo criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
- Quando la condotta minatoria è posta in essere per conseguire un profitto mediante coartazione della vittima, la fattispecie può essere ricondotta alla tentata estorsione se la motivazione di merito lo esplicita con coerenza e logicità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40107/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40108/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40109/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40110/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40111/2025 del 15/12/2025
- ordinanza_penale · 15 dic 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 40112/2025 del 15/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →