Sentenza n. 8006/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, -della graduatoria finale della selezione pubblica per l'assunzione di n. 100 "Addetti spazzamento e raccolta", liv. 2B pubblicata da AMA S.p.a. in data 09.01.2026; -della prova orale sostenuta dal ricorrente in data 12.12.2025 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, tra i quali i criteri adottati dalla Commissione esaminatrice per la valutazione della prova orale ed i relativi verbali nonché, ove occorresse, il punto 3 dell’Avviso della selezione controversa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale della selezione per l'assunzione di 100 addetti allo spazzamento e raccolta, esito insufficiente della prova orale e relativi atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (società partecipata e socio pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale della selezione bandita da AMA S.p.A. per l'assunzione a tempo indeterminato di 100 addetti allo spazzamento e raccolta, nonché l'esito insufficiente della propria prova orale, i criteri di valutazione adottati dalla commissione, i verbali e, ove occorrente, la disciplina dell'avviso. AMA S.p.A. ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguarda una procedura di reclutamento del personale di una società a controllo pubblico e non un concorso pubblico per l'assunzione presso una pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione. La procedura non è stata qualificata come concorso pubblico, ma come selezione per assunzioni presso una società a controllo pubblico, AMA S.p.A., partecipata integralmente da Roma Capitale e priva, nella procedura, di poteri autoritativi. Gli atti di selezione sono quindi espressione di un'attività privatistica e paritetica, diretta alla gestione delle risorse della società, mentre la pretesa all'assunzione incide su posizioni di diritto soggettivo. In applicazione dell'art. 19 d.lgs. 175/2016 e dell'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il processo può essere riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata in esito alla camera di consiglio, quando ne ricorrono i presupposti processuali e l'istruttoria è completa.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
art. 19 d.lgs. 175/2016
resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale
Attribuisce alla giurisdizione ordinaria le controversie sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica.
art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001
le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Riserva alla giurisdizione amministrativa le controversie sulle procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, non estendendo tale previsione alle società partecipate.
Massime di principio
- Le controversie relative alle procedure di reclutamento del personale di una società a controllo pubblico appartengono, in via generale, alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando la società sia partecipata integralmente da un ente pubblico, poiché la scelta del modello societario privatistico esclude la qualificazione della procedura come concorso pubblico amministrativo.
- Gli atti adottati da una società a controllo pubblico nell'ambito della selezione del proprio personale costituiscono, in assenza di poteri autoritativi, atti privatistici e paritetici; le relative controversie riguardano posizioni di diritto soggettivo e sono devolute al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- La giurisdizione amministrativa sulle procedure concorsuali prevista dall'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001 riguarda le assunzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e non si estende alle procedure di reclutamento svolte da società partecipate.
- In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, il processo può essere riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a., conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
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