Cassazione Civile, Ordinanza n. 15704/2026 del 22/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente, quale unico erede del titolare originario di un'azienda agricola in Somalia nazionalizzata nel 1975, aveva chiesto l'accertamento del diritto alla revisione del giusto indennizzo previsto dalla legislazione speciale sui beni perduti all'estero. La domanda era stata respinta nei gradi di merito per prescrizione. In cassazione il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., in relazione agli artt. 1 e 2 della L. n. 98/1994, sostenendo che la proposizione dell'istanza amministrativa di revisione dovesse sospendere la prescrizione per tutta la pendenza del procedimento e che il termine dovesse riprendere solo dal rigetto amministrativo del 29 ottobre 2009. Contestava inoltre la soluzione della Corte territoriale, ritenendola contraria alla finalità della legge, alla ragionevolezza e a orientamenti costituzionali ed եվ europei, richiamando anche l'abbandono di un giudizio TAR che sarebbe stato imposto dall'amministrazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione d'appello che aveva negato il diritto per intervenuta prescrizione. Ha affermato che il diritto alla revisione dell'indennizzo per beni perduti all'estero è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dall'entrata in vigore della legge che introduce la revisione, e che la pendenza del procedimento amministrativo di liquidazione non determina né sospensione né effetto interruttivo permanente della prescrizione. Ha inoltre osservato che la legge speciale non prevede una sospensione del termine, né un divieto di azione giudiziale durante il procedimento amministrativo, e che il richiamo al precedente TAR era inconferente. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
norma evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 2934 c.c.
richiamato dal ricorrente in relazione all'estinzione del diritto per prescrizione
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere; nel caso, dall'entrata in vigore della legge che prevede la revisione
art. 2946 c.c.
richiamato dal ricorrente quale termine di prescrizione ordinario decennale
art. 2941 c.c.
le cause di sospensione della prescrizione sono tassative
art. 2942 c.c.
le cause di sospensione della prescrizione sono tassative e non comprende la pendenza di un procedimento amministrativo
art. 2, L. n. 98/1994
non prevede sospensione della prescrizione né improcedibilità dell'azione giudiziaria durante il procedimento amministrativo
art. 1, L. n. 98/1994
richiamato insieme all'art. 2 quale base normativa del diritto alla revisione dell'indennizzo
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
dà luogo all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il diritto alla revisione di un indennizzo previsto da una legge speciale è soggetto, in mancanza di diversa previsione, all'ordinario termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dal momento in cui il diritto può essere esercitato ai sensi dell'art. 2935 c.c.
- La pendenza di un procedimento amministrativo finalizzato alla liquidazione o revisione dell'indennizzo non sospende né interrompe automaticamente la prescrizione, salvo espressa previsione normativa.
- Le ipotesi di sospensione della prescrizione sono tassative e non possono essere estese in via analogica a fattispecie non contemplate dal legislatore.
- Se la legge speciale non prevede un effetto preclusivo all'azione giudiziale durante la fase amministrativa, l'interessato può e deve attivarsi per evitare la prescrizione mediante gli ordinari atti interruttivi.
- L'inerzia dell'amministrazione oltre i termini previsti dalla legge non impedisce l'accesso alla tutela giurisdizionale, ma può anzi renderlo immediatamente esperibile.
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