Sentenza n. 4373/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza T.R. Lombardia, Milano, Sez. V, 9 dicembre 2025, n. 4035 nel giudizio reso inter partes r.g. n. 226 del 2025, limitatamente alle spese di lite liquidate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento delle spese di lite liquidate in 3.000 euro, oltre accessori, dalla sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 4035 del 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 4035 del 2025, limitatamente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi 3.000 euro, oltre accessori di legge. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. È stato rilevato che, ai fini dell'ottemperanza, la ricorrente aveva depositato soltanto una copia semplice della sentenza, senza precisare se domandasse l'esecuzione di una sentenza esecutiva non ancora passata in giudicato o di una sentenza passata in giudicato e senza produrre, in quest'ultimo caso, la prova del passaggio in giudicato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza: ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a., con il ricorso deve essere depositata copia autentica del provvedimento da eseguire e, se si invoca l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, la prova del relativo passaggio in giudicato. La copia semplice depositata non soddisfaceva il requisito documentale essenziale e la ricorrente non aveva chiarito quale regime di esecuzione invocasse. Spese compensate per le peculiarità della controversia e il carattere processuale della decisione.
Norme richiamate
art. 114, comma 2, c.p.a.
ai sensi dell’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., unitamente al ricorso per ottemperanza deve essere depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato
Il deposito della copia autentica del provvedimento da eseguire è requisito necessario del ricorso per ottemperanza; la prova del passaggio in giudicato va depositata quando si chiede l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve depositare con il ricorso una copia autentica del provvedimento di cui chiede l'esecuzione; se domanda l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato, deve inoltre produrre la prova del passaggio in giudicato.
- La mancata produzione della copia autentica del provvedimento da eseguire costituisce carenza di un elemento essenziale della fattispecie processuale e comporta l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
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