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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20641/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda tre giudizi riuniti relativi a avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2008 su un medesimo complesso immobiliare destinato ad attività avicola. I contribuenti sostenevano che il bene fosse rurale e quindi esente, in quanto catastalmente classificato in categoria D/10. Il Comune, nei primi due giudizi, ha impugnato le sentenze della CTR che avevano respinto i suoi appelli, deducendo: violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 504/1992 per non aver considerato la classificazione catastale D/7 vigente per gli anni 2004 e 2005; violazione della disciplina sulla ruralità dei fabbricati e delle norme tributarie rilevanti, sostenendo che l’immobile non avesse requisiti di ruralità perché non destinato ad attività agricola sin dal 1983; violazione delle norme sul giudicato e sul processo, perché la CTR aveva fatto leva su una precedente ordinanza di Cassazione relativa all’anno 2001 e non aveva considerato l’autonomia delle annualità; omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata impugnazione dell’atto di classamento del 1999 e dall’asserita inefficacia retroattiva delle variazioni catastali successive. Nel terzo giudizio, invece, erano i contribuenti a ricorrere contro la sentenza che aveva accolto l’appello del Comune sull’ICI 2008, lamentando la mancata considerazione del giudicato formatosi sulla sentenza della CTP di Frosinone n. 760/3/2015, che aveva definitivamente attribuito ai beni la categoria D/10 con effetti retroattivi; deducevano anche omesso esame di tale fatto decisivo.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha rigettato i ricorsi del Comune nei giudizi nn. 15248/2018 e 3108/2019, confermando il sostanziale assoggettamento della vicenda alla classificazione catastale definitivamente stabilita come D/10, e ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti nei due giudizi. Ha invece accolto il ricorso dei contribuenti nel giudizio n. 6875/2019, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, con accoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti e annullamento dell’avviso di accertamento ICI 2008. Le spese di merito di quest’ultimo giudizio sono state compensate, mentre il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità. Per i primi due ricorsi è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 504/1992

    norma richiamata dal Comune per sostenere la debenza dell’ICI in presenza di una classificazione catastale diversa da quella rurale

  • art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993

    richiamato come disciplina dei requisiti di ruralità dei fabbricati

  • art. 23, comma 1-bis, d.l. n. 207/2008

    richiamato come norma che collega l’esenzione ICI alla classificazione catastale rurale

  • art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992

    richiamato quale base normativa dell’esenzione ICI per i fabbricati rurali

  • art. 32, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dal Comune nella ricostruzione dei requisiti dell’attività agricola

  • artt. 24 e 111 Cost.

    invocati nei motivi sul giudicato e sul contraddittorio, ma non decisivi per l’esito

  • art. 15 preleggi

    richiamato nei motivi del Comune sulle norme applicabili e sul giudicato

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in tema di giudicato sostanziale

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in tema di passaggio in giudicato

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla giurisprudenza consolidata

  • art. 384, primo comma, c.p.c.

    utilizzato per la decisione nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato nei giudizi rigettati

Massime di principio

  • Ai fini dell’esenzione ICI per i fabbricati rurali, il dato decisivo è la classificazione catastale: l’immobile iscritto in categoria rurale (A/6 o D/10, secondo i casi) non è soggetto all’imposta.
  • Se l’immobile risulta iscritto in una categoria catastale diversa da quella rurale, spetta al contribuente che invochi l’esenzione impugnare l’atto di classamento; in difetto, il bene resta assoggettato a ICI.
  • Il Comune, per pretendere l’assoggettamento a ICI di un immobile classificato come rurale, deve impugnare autonomamente la relativa attribuzione catastale; non può limitarsi a contestare l’imposizione annuale.
  • Un accertamento catastale definitivo, anche se intervenuto in un giudizio tra contribuente e Agenzia del Territorio, è vincolante anche per il Comune ai fini dell’imposizione, in quanto stabilizza la categoria del bene con effetti retroattivi.
  • Nel giudizio sull’ICI, la discussione sulla reale destinazione agricola dell’immobile è superata quando la classificazione catastale sia ormai definitivamente accertata in sede propria.
  • La rilevanza di precedenti decisioni sulla ruralità va letta alla luce del dato catastale definitivamente stabilizzato, senza sovrapporre impropriamente il tema della decadenza dell’azione accertativa a quello della classificazione del bene.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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