Cassazione Civile, Ordinanza n. 20641/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda tre giudizi riuniti relativi a avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2008 su un medesimo complesso immobiliare destinato ad attività avicola. I contribuenti sostenevano che il bene fosse rurale e quindi esente, in quanto catastalmente classificato in categoria D/10. Il Comune, nei primi due giudizi, ha impugnato le sentenze della CTR che avevano respinto i suoi appelli, deducendo: violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 504/1992 per non aver considerato la classificazione catastale D/7 vigente per gli anni 2004 e 2005; violazione della disciplina sulla ruralità dei fabbricati e delle norme tributarie rilevanti, sostenendo che l’immobile non avesse requisiti di ruralità perché non destinato ad attività agricola sin dal 1983; violazione delle norme sul giudicato e sul processo, perché la CTR aveva fatto leva su una precedente ordinanza di Cassazione relativa all’anno 2001 e non aveva considerato l’autonomia delle annualità; omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata impugnazione dell’atto di classamento del 1999 e dall’asserita inefficacia retroattiva delle variazioni catastali successive. Nel terzo giudizio, invece, erano i contribuenti a ricorrere contro la sentenza che aveva accolto l’appello del Comune sull’ICI 2008, lamentando la mancata considerazione del giudicato formatosi sulla sentenza della CTP di Frosinone n. 760/3/2015, che aveva definitivamente attribuito ai beni la categoria D/10 con effetti retroattivi; deducevano anche omesso esame di tale fatto decisivo.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha rigettato i ricorsi del Comune nei giudizi nn. 15248/2018 e 3108/2019, confermando il sostanziale assoggettamento della vicenda alla classificazione catastale definitivamente stabilita come D/10, e ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti nei due giudizi. Ha invece accolto il ricorso dei contribuenti nel giudizio n. 6875/2019, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, con accoglimento dell’originario ricorso dei contribuenti e annullamento dell’avviso di accertamento ICI 2008. Le spese di merito di quest’ultimo giudizio sono state compensate, mentre il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità. Per i primi due ricorsi è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 504/1992
norma richiamata dal Comune per sostenere la debenza dell’ICI in presenza di una classificazione catastale diversa da quella rurale
art. 9, comma 3-bis, d.l. n. 557/1993
richiamato come disciplina dei requisiti di ruralità dei fabbricati
art. 23, comma 1-bis, d.l. n. 207/2008
richiamato come norma che collega l’esenzione ICI alla classificazione catastale rurale
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992
richiamato quale base normativa dell’esenzione ICI per i fabbricati rurali
art. 32, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986
richiamato dal Comune nella ricostruzione dei requisiti dell’attività agricola
artt. 24 e 111 Cost.
invocati nei motivi sul giudicato e sul contraddittorio, ma non decisivi per l’esito
art. 15 preleggi
richiamato nei motivi del Comune sulle norme applicabili e sul giudicato
art. 2909 c.c.
richiamato in tema di giudicato sostanziale
art. 324 c.p.c.
richiamato in tema di passaggio in giudicato
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio alla giurisprudenza consolidata
art. 384, primo comma, c.p.c.
utilizzato per la decisione nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato nei giudizi rigettati
Massime di principio
- Ai fini dell’esenzione ICI per i fabbricati rurali, il dato decisivo è la classificazione catastale: l’immobile iscritto in categoria rurale (A/6 o D/10, secondo i casi) non è soggetto all’imposta.
- Se l’immobile risulta iscritto in una categoria catastale diversa da quella rurale, spetta al contribuente che invochi l’esenzione impugnare l’atto di classamento; in difetto, il bene resta assoggettato a ICI.
- Il Comune, per pretendere l’assoggettamento a ICI di un immobile classificato come rurale, deve impugnare autonomamente la relativa attribuzione catastale; non può limitarsi a contestare l’imposizione annuale.
- Un accertamento catastale definitivo, anche se intervenuto in un giudizio tra contribuente e Agenzia del Territorio, è vincolante anche per il Comune ai fini dell’imposizione, in quanto stabilizza la categoria del bene con effetti retroattivi.
- Nel giudizio sull’ICI, la discussione sulla reale destinazione agricola dell’immobile è superata quando la classificazione catastale sia ormai definitivamente accertata in sede propria.
- La rilevanza di precedenti decisioni sulla ruralità va letta alla luce del dato catastale definitivamente stabilizzato, senza sovrapporre impropriamente il tema della decadenza dell’azione accertativa a quello della classificazione del bene.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20555/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20556/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20558/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20560/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20575/2025 del 22/07/2025
- ordinanza_civile · 22 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20581/2025 del 22/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →