Cassazione Penale, Sentenza n. 679/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente proponeva due motivi: 1) violazione dell'art. 597 c.p.p. e vizio di motivazione per non aver diminuito la pena nonostante l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p.; lamentava una violazione del divieto di reformatio in peius; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei reati di insolvenza fraudolenta (sostenendo che si trattava di mero inadempimento civilistico), contestando inoltre la validità delle querele presentate da persone fisiche per conto di persone giuridiche per mancanza di documento che attestasse i poteri di rappresentanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la tesi sulla invalidità delle querele, richiamando il principio secondo cui è sufficiente l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza e che la veridicità di tale indicazione si presume fino a prova contraria; le censure sulla valutazione probatoria sono state considerate generiche e configurate come mera richiesta di riletura alternativa del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 non impone automaticamente la diminuzione della pena se il giudice conferma, con motivazione, il bilanciamento di equivalenza con altre circostanze (in particolare la recidiva ex art. 99, comma 4), così come stabilito dalle Sezioni Unite (cfr. Sent. Papola). Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 597 cod. proc. pen.
art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per il divieto di reformatio in peius; la Corte ha ritenuto che l'applicazione non impedisca al giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante, di confermare la pena se il giudice motiva il giudizio di equivalenza con altre circostanze (seguendo orientamento delle Sezioni Unite).
art. 61 n. 11 cod. pen.
La circostanza aggravante contestata è stata esclusa in sede di appello; tuttavia la sua esclusione non ha comportato automaticamente la diminuzione della pena, perché il bilanciamento è stato ritenuto equivalente rispetto alla recidiva residua.
art. 337 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso consolidato che, ai fini della riferibilità della querela a una persona giuridica, è sufficiente l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte di chi presenta la querela; la veridicità di tale indicazione si presume fino a prova contraria.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente per delimitare i vizi deducibili in Cassazione: le doglianze generiche sulla valutazione del materiale probatorio sono inammissibili se non indicano specifici vizî rilevabili ai sensi dell'art. 606.
art. 99 cod. pen.
art. 99, comma 4, cod. pen.
La recidiva contestata è rimasta nel novero delle circostanze; la Corte ha ritenuto possibile bilanciare le attenuanti generiche con la recidiva in termini di equivalenza, giustificando così il mantenimento della pena.
art. 69 cod. pen.
art. 69, comma 4, cod. pen.
Riferito dalla Corte per spiegare che un divieto di prevalenza tra circostanze impedisce di ritenere prevalenti le attenuanti rispetto alla recidiva, influendo sul bilanciamento complessivo delle circostanze.
Sezioni Unite (sent. Papola n. 33752/2013)
Sez. Un., n. 33752 del 18/04/2013 (Papola)
Principio richiamato: il giudice di appello che esclude una circostanza aggravante o riconosce un'ulteriore attenuante può, se motivato, confermare la pena applicata in primo grado ribadendo il giudizio di equivalenza tra circostanze, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius.
Massime di principio
- La querela per conto di una persona giuridica non è invalida automaticamente per la mancata produzione immediata di un documento di rappresentanza: è sufficiente l'indicazione della fonte del potere e questa si presume valida fino a prova contraria.
- L'esclusione di una circostanza aggravante in appello non obbliga automaticamente alla diminuzione della pena: il giudice può confermare la pena se, motivando, ritiene che il bilanciamento tra circostanze (es. attenuanti generiche vs recidiva) rimanga di equivalenza, secondo il principio consolidato dalle Sezioni Unite.
- In Cassazione le censure devono essere concrete e specifiche; le critiche generiche alla valutazione probatoria che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili perché esulano dai limiti della revisione di legittimità (art. 606 c.p.p.).
- Il giudice che modifica il quadro delle circostanze deve esprimere un giudizio di bilanciamento motivato: la motivazione è essenziale quando si conferma una pena nonostante l'eliminazione di una circostanza aggravante.
- La parte soccombente in Cassazione può essere condannata a rifondere le spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende; pertanto i rischi economici vanno considerati quando si propone ricorso infondato.
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