Cassazione Penale, Sentenza n. 40008/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 20/12/2021 del Tribunale di Venezia che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Padova (09/11/2021) che aveva disposto la custodia cautelare in carcere. Denuncia la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova. Successivamente, con memoria del 17/06/2022, è stata dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse e chiesta la declaratoria di inammissibilità in quanto, con sentenza ex art. 444 e ss. c.p.p. del 18/05/2022, il GUP di Padova aveva sostituito la custodia cautelare con la misura non detentiva dell'obbligo di dimora.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia/sopravvenuta carenza di interesse in relazione a quanto esposto nella memoria del 17/06/2022. Ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia all'impugnazione è dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia che determina l'inammissibilità. Ha aggiunto che la sopravvenuta perdita d'interesse deriva dalla sostituzione della misura cautelare, che assorbe la finalità dell'impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle sole spese processuali; non è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 e ss. c.p.p.
sentenza ex art. 444 e SS. c.p.p. del 18/05/2022
Richiamata per segnalare che con la sentenza di definizione del primo grado il GUP ha sostituito la misura cautelare in carcere con l'obbligo di dimora, determinando la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione
Sez. U, Sent. n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)
Sez. U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694 - 01
Fornisce la definizione giurisprudenziale della 'carenza d'interesse sopraggiunta', ossia la valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione venuto meno per mutata situazione di fatto o di diritto
Giurisprudenza della Cassazione su rinuncia all'impugnazione
Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993 (Carra); Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996 (Fucci); Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000 (Surdi); Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003 (Beltramí e altro)
I precedenti richiamati ribadiscono che la rinuncia all'impugnazione è atto formale, abdicativo e irrevocabile che la legge connette all'effetto di inammissibilità dell'impugnazione stessa
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione di un ricorso, viene meno l'interesse concreto alla sua decisione (p.es. perché la misura impugnata è stata sostituita o revocata), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
- La rinuncia all'impugnazione, anche manifestata con atto processuale (es. memoria), è in linea di principio irrevocabile e produce l'inammissibilità dell'impugnazione
- La sopravvenuta perdita d'interesse assorbe la finalità dell'impugnante: quando l'oggetto dell'impugnazione è già stato soddisfatto o è divenuto irrilevante, il giudice può non entrare nel merito
- In caso di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse è possibile la condanna al pagamento delle spese processuali, mentre la sanzione pecuniaria può non essere applicata se il venir meno dell'interesse è sopraggiunto dopo la proposizione del ricorso
- Chi intende mantenere l'impugnazione deve valutare tempestivamente eventuali mutamenti della situazione processuale (p.es. modifiche delle misure cautelari) perché tali mutamenti possono rendere il ricorso inammissibile
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