Cassazione Civile, Ordinanza n. 07757/2025 del 24/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (investitori)
La controversia
Due investitori avevano agito contro un intermediario finanziario chiedendo, in via principale, la nullità di varie operazioni di investimento effettuate in un ristretto arco temporale per difetto di forma scritta; in subordine la risoluzione per inadempimento e, ulteriormente, l'annullamento per vizio del consenso dei contratti di acquisto dei prodotti finanziari. In primo grado era stata accolta la domanda risarcitoria limitatamente alle minusvalenze subite per la vendita di un fondo comune, mentre in appello la Corte territoriale aveva qualificato diverse domande in termini di tutela restitutoria o risarcitoria, rigettando alcune pretese e accogliendone altre. In sede di primo ricorso per cassazione la sentenza d'appello era stata cassata con rinvio perché il giudice di merito non aveva correttamente verificato la volontà degli investitori e non aveva escluso in radice il concorso di colpa del cliente in presenza di violazione degli obblighi informativi dell'intermediario. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello aveva dichiarato la risoluzione dei contratti di investimento relativi a due titoli in default, ritenendo grave l'inadempimento della banca per omessa adeguata valutazione dell'adeguatezza degli investimenti, per difetto di informazioni su rischi, liquidità e concentrazione del portafoglio e per mancata prova di un corretto avviso di inadeguatezza; aveva inoltre riconosciuto il risarcimento delle perdite su altri titoli e sul fondo comune, escludendo il concorso di colpa degli investitori. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: violazione del giudicato interno e della legitimatio, omesso esame circa l'acquisto dei titoli presso terzi e il ruolo di mera intermediaria, motivazione apparente/contraddittoria sull'illiquidità dei titoli e sulla loro negoziazione su mercato regolamentato, violazione delle norme sugli obblighi informativi e sull'onere della prova, motivazione apparente sulla valutazione del rischio e del rating, violazione delle norme sulla gravità dell'inadempimento, e ulteriore violazione del giudicato interno quanto ai titoli Unicredit e BPIM. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando che la sentenza impugnata non aveva escluso che la banca fosse intermediaria, che non vi era giudicato interno sul punto, che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del fatto, che la motivazione del giudice di merito non era apparente né contraddittoria e che, in tema di intermediazione mobiliare, l'intermediario deve fornire adeguate informazioni sulle operazioni e sulla loro adeguatezza rispetto al profilo di rischio del cliente, senza che rilevino l'asserita elevata esperienza o propensione al rischio del cliente quando sia mancata la prova dell'adempimento informativo. È stato inoltre ribadito che la violazione degli obblighi informativi può integrare di per sé un inadempimento grave e che, una volta accertata tale violazione, non è configurabile un concorso colposo del cliente nella produzione del danno nei termini prospettati dalla banca. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla banca intermediaria e l'ha condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore degli investitori controricorrenti. Ha confermato, per quanto rilevante, la sentenza di rinvio della Corte d'appello che aveva dichiarato la risoluzione dei contratti di investimento relativi ai titoli Lehman e Landsbanki per grave inadempimento dell'intermediaria e aveva riconosciuto il risarcimento delle perdite sugli altri investimenti contestati. La Corte ha ritenuto che tutte le doglianze fossero inammissibili perché dirette a sollecitare un nuovo esame del merito, oppure perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, è stato affermato che il dovere informativo dell'intermediario comprende l'obbligo di fornire al cliente informazioni adeguate sull'operazione e sulla sua adeguatezza rispetto al profilo di rischio, e che la violazione di tale dovere può giustificare la risoluzione per grave inadempimento e l'esclusione del concorso di colpa del cliente nei termini prospettati dalla ricorrente.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. n. 58 del 1998
È richiamato come base normativa degli obblighi informativi dell'intermediario nei confronti del cliente nella prestazione dei servizi di investimento.
artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998
Sono richiamati per affermare che l'intermediario deve fornire informazioni adeguate sulle operazioni e sulla loro adeguatezza rispetto al profilo di rischio del cliente.
art. 2697 c.c.
È evocato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ribadisce che grava sull'intermediario dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi e l'adeguatezza dell'investimento, nei limiti accertati dal giudice di merito.
artt. 1453 c.c. e 1455 c.c.
Sono richiamati quanto alla risoluzione per inadempimento e alla necessaria gravità dell'inadempimento; la Corte ritiene non fondato il tentativo della banca di negare la gravità della violazione informativa.
art. 1227 c.c.
È richiamato con riferimento al concorso di colpa del danneggiato; la Corte ribadisce che, in presenza di violazione degli obblighi informativi dell'intermediario, non può essere attribuito al cliente il concorso di colpa prospettato dalla banca sulla sola base della sua successiva condotta di mantenimento/disinvestimento dei titoli.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, conseguenza processuale della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel servizio di investimento, l'intermediario deve fornire al cliente informazioni adeguate non solo sulla natura dell'operazione, ma anche sulla sua adeguatezza rispetto al profilo di rischio del cliente; l'obbligo sussiste anche quando l'incarico conferito sia limitato alla mera esecuzione di ordini.
- La violazione degli obblighi informativi dell'intermediario può integrare un inadempimento di gravità tale da giustificare la risoluzione del rapporto o dei singoli ordini di investimento.
- Ai fini della responsabilità dell'intermediario, il giudizio di adeguatezza e la verifica dell'adempimento informativo non possono essere elusi invocando soltanto l'elevata esperienza finanziaria del cliente o la sua dichiarata propensione al rischio, se manca la prova dell'effettiva informazione resa.
- Quando il giudice di merito accerta che l'intermediario non ha assolto gli obblighi informativi, il cliente non può essere gravato di concorso di colpa per aver mantenuto i titoli in portafoglio o per altre condotte successive, se non risulta provato che l'intermediario abbia correttamente informato e dissuaso dall'operazione.
- Le censure di legittimità che mirano a una nuova valutazione del merito, o che non colpiscono la ratio decidendi della sentenza impugnata, sono inammissibili.
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