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Sentenza

Sentenza n. 125/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento della delibera n. -OMISSIS-del 1 ottobre 2025, con la quale la ricorrente è stata esclusa dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 4 Educatori Professionali dell’Azienda Consortile ACCC 19; della graduatoria definitiva/elenco idonei del concorso nella parte in cui non contempla la ricorrente e conseguenti provvedimenti di approvazione ancorchè ignoti data e numero; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali

Giustizia amministrativa202505388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso pubblico per titoli ed esami e conseguente graduatoria definitiva nella parte in cui non contempla la candidata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, ammessa al concorso e risultata vincitrice, è stata successivamente esclusa perché, in sede di verifica, l’amministrazione ha rilevato la mancata dichiarazione di un procedimento penale pendente per i reati di lesioni e relative aggravanti. Il bando prevedeva, tra i requisiti di ammissione, di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o altre misure che impedissero la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 3 e 97 Cost., del d.P.R. 487/1994 e del bando, sostenendo che il procedimento riguardasse reati contro la persona e non reati ostativi all’instaurazione del rapporto con la pubblica amministrazione; 2) in subordine, difetto di istruttoria ed errata valutazione dei requisiti, poiché il modulo di domanda formulava in modo neutro la domanda sull’esistenza di carichi pendenti e non riproduceva la distinzione prevista dal bando; 3) violazione del bando e difetto di istruttoria, perché il procedimento penale non sarebbe stato ostativo; 4) difetto di motivazione, per non avere l’amministrazione valutato l’effettiva natura ostativa del procedimento; 5) violazione dell’art. 75 d.P.R. 445/2000, sostenendo che la dichiarazione mendace comporti decadenza solo quando vi sia un nesso causale concreto tra dichiarazione non veritiera e beneficio conseguito; 6) illegittimità del bando se interpretato nel senso dell’esclusione automatica per ogni omissione dichiarativa; 7) violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’esclusione. Ha ritenuto illegittimo il meccanismo sostanzialmente automatico adottato dall’amministrazione, in assenza di una specifica previsione di esclusione automatica e senza considerare il contenuto della clausola del bando, che limitava la rilevanza dei procedimenti penali a quelli idonei a impedire la costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione. Il procedimento penale pendente, ancora non definito e relativo a reati contro la persona, non rientrava prima facie nel perimetro dei reati ostativi. La condotta della candidata è stata qualificata come errore scusabile, anche perché il modulo di domanda conteneva una richiesta generica sui carichi pendenti, non coordinata con la più articolata clausola del bando. L’amministrazione non poteva quindi qualificare automaticamente l’omessa indicazione come dichiarazione mendace espulsiva, dovendo svolgere una valutazione coerente con la clausola del bando e con l’ambito dei reati effettivamente ostativi. È stato accolto anche il motivo relativo alla discordanza tra bando e modulo. È stato invece respinto il motivo sul difetto di motivazione: l’amministrazione non avrebbe potuto valutare nel merito un procedimento penale che la candidata non aveva dichiarato, e il provvedimento aveva riguardato la difformità dichiarativa, non il merito delle condotte contestate. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Spese integralmente compensate, con contributo unificato a carico dell’Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    Richiamato quale parametro di eguaglianza e ragionevolezza della disciplina concorsuale e dell’esclusione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione nella gestione della procedura concorsuale.

  • d.P.R. 487/1994

    Richiamato dalla ricorrente quale disciplina dei concorsi pubblici; il TAR accoglie le censure incentrate sulla corretta applicazione dei requisiti di ammissione e del bando.

  • art. 3, lett. d), del bando di concorso

    Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso o altre misure che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica amministrazione.

    La clausola non prevedeva l’esclusione automatica per qualsiasi procedimento penale pendente, ma collegava la rilevanza del procedimento alla sua idoneità a impedire la costituzione del rapporto di lavoro.

  • art. 75 d.P.R. 445/2000

    la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza

    Richiamato quale base dell’esclusione disposta dall’amministrazione; il TAR ha escluso che la norma potesse giustificare, nel caso concreto, un’esclusione automatica fondata su un’omissione resa ambigua dalla formulazione del bando e del modulo.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l’insufficienza della motivazione; la relativa censura è stata respinta.

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; il motivo è stato assorbito.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, trattandosi di questione di diritto suscettibile di immediata decisione.

Massime di principio

  • Quando il bando di un concorso collega la rilevanza dei procedimenti penali alla loro idoneità a impedire la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, l’amministrazione non può disporre l’esclusione automatica per la mera omessa indicazione di qualsiasi procedimento penale pendente, ma deve verificare la riconducibilità del procedimento al perimetro delle cause ostative previste dal bando.
  • In assenza di una previsione normativa o di bando che imponga l’esclusione automatica, l’omessa dichiarazione di un procedimento penale pendente non può essere qualificata automaticamente come dichiarazione mendace espulsiva quando la formulazione del bando lasci margini interpretativi circa i procedimenti da dichiarare e sia ravvisabile un errore scusabile del concorrente.
  • La discordanza tra una clausola del bando che limita la rilevanza dei carichi penali ai procedimenti ostativi e un modulo di domanda formulato in termini generici sui carichi pendenti può impedire l’imputazione automatica di una dichiarazione mendace al candidato, soprattutto quando il procedimento è ancora pendente e riguarda reati non immediatamente riconducibili a quelli ostativi all’instaurazione del rapporto pubblico.
  • L’amministrazione che fonda l’esclusione sulla mancata dichiarazione di un procedimento penale non può essere tenuta a valutarne il merito se non ne era stata informata dal candidato; tuttavia, essa deve comunque applicare correttamente la clausola del bando e non trasformare ogni omissione dichiarativa in una causa automatica di esclusione.
  • La discrezionalità amministrativa nella valutazione della rilevanza di condanne o procedimenti penali ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro deve essere esercitata mediante una decisione motivata e coerente con il contenuto del bando, non attraverso un automatismo svincolato dalla natura e dalla concreta incidenza della vicenda penale sul rapporto fiduciario.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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