Cassazione Civile, Ordinanza n. 15822/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una persona fisica contro il Comune per far dichiarare l'acquisto per usucapione del diritto di enfiteusi su un fondo di proprietà comunale. In precedenza il medesimo soggetto aveva introdotto un giudizio analogo, definito in primo grado con declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del Commissario per la liquidazione degli usi civici; il Tribunale, nel nuovo giudizio, aveva dichiarato inammissibile la domanda per mancata riassunzione di quel processo. La Corte d'appello ha ritenuto erronea tale impostazione processuale, ha escluso la necessità di retrocedere la causa al primo giudice, ma ha comunque rigettato la domanda nel merito perché non risultava provato il miglioramento del fondo richiesto dall'art. 960 c.c. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 353 c.p.c. per non avere la Corte d'appello rimesso la causa al Tribunale, al fine di garantire il doppio grado di giudizio; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 960 c.c. per avere negato che le opere eseguite integrassero "migliorie", sostenendo che dovesse considerarsi miglioria tutto ciò che accresce il valore del fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che la rimessione al primo giudice è ammessa solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., e che nel caso concreto non ricorreva alcuna ipotesi di retrocessione processuale, poiché la decisione di primo grado non era una erronea declinatoria di giurisdizione ma una dichiarazione di inammissibilità fondata sulla ritenuta preclusione da mancata riassunzione di un precedente giudizio. Sul secondo motivo ha ribadito che, anche dopo la riforma dell'enfiteusi, il miglioramento del fondo costituisce obbligo essenziale dell'enfiteuta e non si identifica con la mera manutenzione ordinaria o straordinaria; le opere indicate dal ricorrente erano state correttamente ritenute dalla Corte territoriale insufficienti, essendosi risolte in attività manutentive e non essendo stato provato un effettivo incremento di valore del fondo. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 353 c.p.c.
La rimessione al primo giudice è prevista solo nelle ipotesi tipiche indicate dalla legge; non opera quando il giudice di appello corregge un errore processuale diverso da quelli tassativi.
art. 354 c.p.c.
Le ipotesi di retrocessione processuale sono eccezionali e tassative; fuori da esse vale la regola del divieto di rimessione.
art. 161, comma 2, c.p.c.
La nullità della sentenza di primo grado rileva solo nei casi espressamente previsti, richiamati dall'art. 354 c.p.c.
art. 960 c.c.
L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo; le mere opere di manutenzione ordinaria o straordinaria non sono di per sé sufficienti a integrare il miglioramento richiesto dalla norma.
art. 360, n. 3, c.p.c.
La censura è inammissibilmente diretta contro il giudizio di merito quando mira a rivalutare la qualificazione delle opere come migliorie.
art. 360, n. 4, c.p.c.
La dedotta violazione processuale è infondata perché la fattispecie non rientra tra le ipotesi di rimessione obbligatoria al primo giudice.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro di base per il contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- La rimessione della causa al primo giudice costituisce eccezione al principio devolutivo e può avvenire solo nei casi tassativamente previsti dalla legge; non è consentita una generica retrocessione del processo per consentire comunque il doppio grado di merito.
- Quando il primo giudice abbia dichiarato la domanda inammissibile per ragioni processuali diverse dalle ipotesi tipiche di nullità radicale o difetto di contraddittorio, il giudice di appello deve decidere la controversia senza rimetterla al Tribunale.
- Nell'enfiteusi il miglioramento del fondo è un obbligo essenziale dell'enfiteuta e non coincide con la semplice manutenzione, neppure straordinaria; è necessario un effettivo accrescimento della consistenza o del valore del fondo.
- La censura di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del fatto quando il giudice di merito abbia già escluso, con apprezzamento non sindacabile in cassazione se congruamente motivato, che le opere realizzate integrino le migliorie richieste dalla norma.
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