Cassazione Penale, Sentenza n. 1404/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova che aveva confermato la condanna per il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) errata valutazione delle prove testimoniali e mancata considerazione delle doglianze difensive; 2) mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa; 3) mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha rilevato che la parte civile ha successivamente rimesso la querela e che la remissione è stata regolarmente accettata prima della scadenza del termine per l'impugnazione. Applicando il principio di diritto (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente), ha ritenuto ammissibile il ricorso anche se proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata. Avendo la remissione e l'accettazione prodotto l'estinzione del reato, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per remissione di querela e ha posto le spese del procedimento a carico del querelato.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di lesioni personali, individuato come il fatto contestato all'imputato
art. 340 cod. proc. pen.
Norma che stabilisce la regola generale sulla ripartizione delle spese processuali: in mancanza di diversa pattuizione, le spese sono a carico del querelato
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente), Rv. 268625
Giurisprudenza che riconosce l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto anche solo per introdurre la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione
Massime di principio
- La remissione della querela, se intervenuta e ritualmente accettata prima della scadenza del termine per l'impugnazione, estingue il reato perseguibile a querela e può determinare l'annullamento della sentenza anche in Cassazione senza rinvio.
- Il ricorso per cassazione è ammissibile anche quando il suo unico scopo è far valere una remissione di querela sopravvenuta; in tal caso il giudice di legittimità può pronunciarsi sull'estinzione del reato senza entrare nel merito delle ulteriori doglianze.
- Una remissione accettata rende assorbite le questioni relative alla responsabilità penale (es. legittima difesa, valutazione delle prove, attenuanti), salvo profili processuali non ricollegabili all'estinzione del reato.
- In assenza di un diverso accordo (deroga pattizia), le spese processuali seguono la regola di legge e sono a carico del querelato quando il reato si estingue per remissione di querela.
- Chi difende una parte deve verificare tempestivamente l'eventuale remissione della querela e la sua accettazione, perché tali atti possono incidere decisivamente sulla procedibilità e sull'esito del processo anche in sede di impugnazione.
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