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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15610/2022 del 21/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di affidamento in prova al servizio sociale per le pene riferite a reati commessi tra 2012 e 2020 (resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ed evasione). Lamenta specificamente la violazione di legge perché il Tribunale avrebbe utilizzato l'art. 58-quater, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 (divieto triennale di ammissione alle misure alternative per chi sia stato riconosciuto colpevole di condotte punibili ai sensi dell'art. 385 c.p.), applicandola a un'episodio di evasione avvenuto durante la custodia cautelare, mentre tale norma, secondo il ricorrente e orientamenti consolidati, si applica solo a condotte poste in essere dopo l'espiazione della pena. Inoltre il Tribunale aveva ritenuto mancanti le condizioni di ammissibilità dell'affidamento per l'assenza di indizi di emenda, la persistenza della pericolosità e l'insufficiente inserimento lavorativo/ socio-familiare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur riconoscendo che il Tribunale ha erroneamente invocato l'art. 58-quater in relazione a un'evasione commessa in costanza di misura cautelare (tale norma si applica solo a condotte successive all'espiazione della pena), la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata sia comunque legittima perché motivata in modo adeguato sotto gli altri profili: il Tribunale aveva rilevato la persistente carenza di emenda, la rimarchevole pervicacia nella reiterazione di delitti (anche alla luce dell'episodio del 7/2/2020), la sostanziale immaturità del condannato, l'abitudine al consumo di alcolici, l'assenza di concrete opportunità di inserimento lavorativo e l'insufficienza del sostegno familiare. Tali argomentazioni, fondate sulle emergenze istruttorie, giustificano il diniego dell'affidamento in prova. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 58-quater, primo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354

    divieto triennale di ammissione alle misure alternative nei confronti del condannato che 'sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale'

    La norma impedisce l'ammissione alle misure alternative solo se la condotta sanzionata ai sensi dell'art. 385 c.p. è posteriore all'espiazione della pena; non si applica alle condotte di evasione commesse in costanza di custodia cautelare

  • art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354

    disciplinante l'affidamento in prova al servizio sociale (commi 2 e 3 richiamati nel provvedimento)

    L'affidamento è una misura alternativa finalizzata alla rieducazione; l'ammissione richiede una valutazione prognostica della personalità e della condotta successiva al fatto-reato: deve emergere un significativo avvio del processo di emenda, anche se non è richiesto il ravvedimento completo

  • art. 385 c.p.

    Norma penalmente sanzionante la specifica condotta richiamata dall'art. 58-quater; nella decisione è richiamata per identificare il tipo di condotta che può attivare il divieto triennale quando compiuta dopo l'espiazione

  • art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'obbligo di rifusione delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L'art. 58-quater l. 354/1975 si applica per le condotte poste in essere dopo l'espiazione della pena e non per le condotte compiute in costanza di misure cautelari; errori di applicazione di questo principio non annullano automaticamente il diniego se il provvedimento è comunque adeguatamente motivato su altri fondamenti
  • L'ammissione all'affidamento in prova è valutazione discrezionale del giudice di merito basata su giudizio prognostico: rilevano la condotta successiva al fatto, l'avvio del processo di emenda, l'esistenza di inserimento lavorativo concreto e un adeguato sostegno sociale
  • La mancanza di indizi di resipiscenza, la ripetizione di reati recenti, l'abitudine a sostanze/alcool e l'assenza di reali opportunità di lavoro o di rete di supporto pesano fortemente contro l'ammissione alle misure alternative
  • In impugnazioni di provvedimenti motivati, è insufficiente limitarsi a censurare un vizio formale o una errata richiamata norma se non si contestano o si smontano le valutazioni probatorie e prognostiche che hanno portato al diniego
  • Se il giudice di merito offre una motivazione logica, coerente e ancorata agli elementi istruttori, le sue scelte discrezionali in tema di misure alternative difficilmente sono revocate in sede di legittimità

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