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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9237/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per due motivi principali: 1) contestava la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), denunciando errore di diritto e carenza/manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della "non occasionalità" della condotta; 2) contestava la dosimetria della pena ritenendola scorretta e fondata su formule stereotipate in violazione dei parametri dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando la decisione della Corte d'Appello di Roma. È stata confermata la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/90 (cessione di gr. 0,5 di cocaina a Solazzo Salvatore il 27/09/2019) con pena definitiva di 8 mesi di reclusione e 800 euro di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e applicate le diminuzioni previste per il rito abbreviato. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione della mancata sospensione condizionale (soprattutto per la non occasionalità della condotta e per carichi pendenti/precedenti) e ha valutato legittima la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • DPR 309/90, art. 73, comma 5

    Norma che sanziona la detenzione e la cessione di stupefacenti; applicata per l'affermazione di responsabilità dell'imputato per la cessione di cocaina.

  • Codice penale, art. 163

    Disciplina la sospensione condizionale della pena; il giudice ha ritenuto di non concederla per la presenza di condotte non occasionali e di carichi pendenti che compromettono la prognosi favorevole.

  • Legge 1 aprile 1981, n. 121, art. 9

    ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale

    La Corte ha richiamato la possibilità per l'autorità giudiziaria di utilizzare precedenti di polizia ai fini prognostici; ne deriva che tali precedenti non sono vietati e possono influire sulla concessione di benefici.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e)

    Prevede i motivi di ricorso per cassazione (erronea applicazione della legge penale e carenza/manifesta illogicità della motivazione); la Corte ha ritenuto i motivi del ricorrente manifestamente infondati e ripetizione di censure già svolte in appello.

  • Codice penale, art. 132

    Principi generali sulla commisurazione della pena; richiamato per rimarcare che la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito entro i criteri normativi.

  • Codice penale, art. 133

    Indica i criteri di determinazione della pena; la Corte ha affermato che il giudice non è tenuto ad esaminare tutti i parametri purché specifichi quelli comunque rilevanti e fornisca motivazione sufficiente.

  • Codice penale, art. 62, n. 4

    Richiamato in motivazione dai giudici di merito (punto indicato nella sentenza di merito) in relazione all'eventuale riconoscimento di circostanze; la Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito risposta adeguata alle censure connesse.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Stabilisce conseguenze per il ricorso inammissibile; la Corte ha applicato l'articolo condannando il ricorrente alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) può essere negata quando la condotta abbia carattere non occasionale e sussistano precedenti o carichi pendenti che determinano una prognosi negativa.
  • I precedenti di polizia possono essere utilizzati dal giudice per valutazioni prognostiche e non sono automaticamente esclusi dall'apprezzamento ai fini della concessione di benefici.
  • La determinazione della pena è un potere discrezionale del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se vi è violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione, non per riesaminare i fatti.
  • Non è necessario che il giudice motivi su tutti i singoli parametri dell'art. 133 c.p.; è sufficiente indicare quale parametro è stato preso in considerazione e fornire adeguata motivazione, soprattutto se la pena resta nella fascia medio-bassa.
  • La cessione ripetuta o l'uso sistematico dello spaccio come modalità di guadagno, anche se riferita a modiche quantità, può giustificare la mancata concessione di benefici e una dosimetria non favorevole al reo.
  • In sede di ricorso per cassazione le medesime censure già valutate in appello e ritenute infondate difficilmente superano il filtro di ammissibilità; è necessario mostrare profili di illegittimità di diritto o di manifesta illogicità.

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