Cassazione Penale, Ordinanza n. 09308/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che affermava la responsabilità per truffa e regolava negativamente il trattamento circostanziale, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Con il primo motivo ha dedotto, da un lato, l'erronea affermazione di responsabilità, sostenendo censure già esaminate e respinte in appello; la Corte di cassazione rileva che tali doglianze erano meramente reiterative e che la sentenza territoriale aveva valorizzato in modo insuperabile l'utilizzo dei documenti personali dell'imputato, dei quali non era mai stata denunciata la perdita o il furto, nonché l'accredito degli importi sottratti sulla sua carta prepagata. Con la seconda doglianza del primo motivo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva specifica reiterata; anche su questo punto la Corte osserva che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e immune da vizi, avendo sottolineato le modalità insidiose del fatto e la pluralità e specificità dei precedenti. Con il secondo motivo ha infine lamentato carenza motivazionale, censura giudicata del tutto generica a fronte di un apparato argomentativo ritenuto adeguato e, peraltro, contestato in più punti dallo stesso ricorrente.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Richiamato come reato oggetto dell'affermazione di responsabilità; la Corte non rivede nel merito la ricostruzione della truffa, ritenendo infondate o reiterative le censure difensive sull'utilizzo dei documenti personali e sull'accredito delle somme sottratte.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta congrua, valorizzando le modalità insidiose del fatto e i precedenti specifici e reiterati.
art. 99 c.p.
La recidiva specifica reiterata è stata considerata nel giudizio circostanziale e posta in comparazione con le attenuanti generiche, senza che la motivazione della sentenza impugnata fosse ritenuta viziata.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente reiterative di questioni già specificamente esaminate e disattese dal বিচারice di merito, se la motivazione della sentenza impugnata risulta logica e completa.
- La deduzione di carenza motivazionale è inammissibile quando la sentenza impugnata presenti un congruo apparato argomentativo, non essendo sufficiente una critica generica o solo assertiva.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione che valorizzi elementi sfavorevoli quali le modalità insidiose della condotta e la pluralità o specificità dei precedenti penali.
- Nel giudizio sulla responsabilità per truffa, l'utilizzo di documenti personali dell'agente e la traccia dell'accredito delle somme su strumenti nella sua disponibilità possono costituire elementi valutativi decisivi, se coerentemente apprezzati dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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